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BGE 117 II 179

Art. 4 cpv. 1 lett. c e d DFDA. 1. Ove un fondo sia stato urbanizzato, l'autorizzazione di alienazione anticipata non può essere negata per il motivo che non è stato rilasciato alcun permesso di costruzione valido. L'urbanizzazione evocata nell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA ha una rilevanza indipendente da quanto stabilito nella lett. d (consid. 2). 2. Per converso, il fatto di aver partecipato alla progettazione di una costruzione non dà alcun diritto a un'autorizzazione di alienazione anticipata ove non sia ancora stato rilasciato un permesso di costruzione definitivo (consid. 2). 3. L'urbanizzazione di un fondo è determinante ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA qualora renda possibile la creazione di nuovi locali d'abitazione o commerciali (consid. 3a). 4. Se più proprietari fondiari si riuniscono per urbanizzare un quartiere, l'alienante ha partecipato all'urbanizzazione del suo fondo, ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA, qualora le sue prestazioni, ivi incluse quelle fornite mediante un'eventuale cessione di terreno, corrispondano, comparativamente a quelle degli altri proprietari fondiari interessati, alla quota approssimativa rappresentata dal suo fondo rispetto all'insieme del quartiere così urbanizzato (consid. 3c e 4).

26 giugno 2014·Volume 117·II·Dossier: 5A.59/1990·2 visualizzazioni
DE

38. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Mai 1991 i.S. F. gegen Rekurskommission für Grunderwerb des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 4 al. 1 let. c et d AFIR. 1. Si un immeuble a été équipé, l'autorisation d'aliénation anticipée ne doit pas être refusée, motif pris qu'aucun permis de construire valable n'a été octroyé. L'équipement au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR a une signification indépendante de la lettre d du même article (consid. 2). 2. En revanche, la participation à la planification d'une construction ne donne nullement droit à une autorisation d'aliénation anticipée, lorsqu'aucun permis de construire définitif n'a encore été octroyé (consid. 2). 3. L'équipement d'un immeuble est important au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR dans la mesure où il rend possible la création d'une nouvelle habitation ou d'un nouveau local commercial (consid. 3a). 4. Si plusieurs propriétaires fonciers se réunissent pour l'équipement d'un quartier, l'aliénateur a participé à l'équipement de son immeuble au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR, autant que ses prestations, y compris celle fournie par une éventuelle cession de terrain, correspondent, par rapport aux prestations des autres propriétaires fonciers intéressés, à la part approximative de son bien-fonds dans l'ensemble du quartier ainsi équipé (consid. 3c et 4).

IT

Art. 4 cpv. 1 lett. c e d DFDA. 1. Ove un fondo sia stato urbanizzato, l'autorizzazione di alienazione anticipata non può essere negata per il motivo che non è stato rilasciato alcun permesso di costruzione valido. L'urbanizzazione evocata nell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA ha una rilevanza indipendente da quanto stabilito nella lett. d (consid. 2). 2. Per converso, il fatto di aver partecipato alla progettazione di una costruzione non dà alcun diritto a un'autorizzazione di alienazione anticipata ove non sia ancora stato rilasciato un permesso di costruzione definitivo (consid. 2). 3. L'urbanizzazione di un fondo è determinante ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA qualora renda possibile la creazione di nuovi locali d'abitazione o commerciali (consid. 3a). 4. Se più proprietari fondiari si riuniscono per urbanizzare un quartiere, l'alienante ha partecipato all'urbanizzazione del suo fondo, ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA, qualora le sue prestazioni, ivi incluse quelle fornite mediante un'eventuale cessione di terreno, corrispondano, comparativamente a quelle degli altri proprietari fondiari interessati, alla quota approssimativa rappresentata dal suo fondo rispetto all'insieme del quartiere così urbanizzato (consid. 3c e 4).

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