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BGE 117 II 72

Art. 321a cpv. 1 CO. Non viola il suo dovere di fedeltà il lavoratore che, pur compiendo integralmente il lavoro affidatogli, fonda, in costanza del rapporto di lavoro, una ditta individuale la cui attività comincerà solo dopo lo scioglimento di tale rapporto e che non farà concorrenza al precedente datore di lavoro (consid. 3 e 4).

26 giugno 2014·Volume 117·II·Dossier: 4C.347/1990·1 visualizzazioni
DE

17. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1991 i.S. B. AG gegen Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA), Abteilung Arbeitslosenkasse (Berufung)

FR

Art. 321a al. 1 CO. Ne viole pas son devoir de fidélité le travailleur qui, tout en exécutant la totalité du travail qui lui a été confié, fonde, alors qu'il est encore sous contrat, une raison individuelle dont l'activité ne commencera qu'après l'extinction des rapports de travail et ne fera pas concurrence à l'ancien employeur (consid. 3 et 4).

IT

Art. 321a cpv. 1 CO. Non viola il suo dovere di fedeltà il lavoratore che, pur compiendo integralmente il lavoro affidatogli, fonda, in costanza del rapporto di lavoro, una ditta individuale la cui attività comincerà solo dopo lo scioglimento di tale rapporto e che non farà concorrenza al precedente datore di lavoro (consid. 3 e 4).

Vedi originale(bger.ch) →