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BGE 116 IV 294

Art. 63 CP; commisurazione della pena nel caso in cui l'autorità si sia valsa della collaborazione di un agente infiltrato. Un'interpretazione dell'art. 63 CP conforme alla Costituzione e alla CEDU esige che nella commisurazione della pena siano considerati in modo estensivo a favore dell'imputato gli effetti dell'impiego di un agente infiltrato (consid. 2b/aa). A questo principio può derogarsi solo in casi del tutto eccezionali, ad es. allorquando la partecipazione degli agenti infiltrati sia stata veramente minima, ossia tale da non aver avuto manifestamente alcuna influenza sulla colpa del reo (consid. 2b/bb). Applicazione nella fattispecie concreta (consid. 2b/cc).

12 febbraio 2017·Volume 116·IV·Dossier: 6S.594/1989·2 visualizzazioni
DE

57. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 16 maggio 1990 nella causa A. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso per cassazione)

FR

Art. 63 CP; mesure de la peine lorsque les autorités d'instruction font appel à un agent infiltré. Conformément à une interprétation de l'art. 63 CP respectueuse de la constitution et des droits de l'homme, les conséquences de la mise en oeuvre d'un agent infiltré doivent être prises en considération d'une manière large en faveur du condamné, au moment de fixer la peine (consid. 2b/aa). On ne peut s'écarter de ce principe que dans des cas tout à fait exceptionnels, par exemple lorsque l'intervention des agents infiltrés est considérée comme de particulièrement peu d'importance, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a manifestement exercé aucune influence sur la faute du condamné (consid. 2b/bb). Application au cas d'espèce (consid. 2b/cc).

IT

Art. 63 CP; commisurazione della pena nel caso in cui l'autorità si sia valsa della collaborazione di un agente infiltrato. Un'interpretazione dell'art. 63 CP conforme alla Costituzione e alla CEDU esige che nella commisurazione della pena siano considerati in modo estensivo a favore dell'imputato gli effetti dell'impiego di un agente infiltrato (consid. 2b/aa). A questo principio può derogarsi solo in casi del tutto eccezionali, ad es. allorquando la partecipazione degli agenti infiltrati sia stata veramente minima, ossia tale da non aver avuto manifestamente alcuna influenza sulla colpa del reo (consid. 2b/bb). Applicazione nella fattispecie concreta (consid. 2b/cc).

Vedi originale(bger.ch) →