Semilibertà; art. 37 n. 3 cpv. 2 CP. Di regola, la semilibertà va accordata solo se l'interessato che abbia tenuto buona condotta abbia scontato almeno la metà della pena (o almeno dieci anni ove si tratti della reclusione perpetua). Una deroga a tale duplice condizione cumulativa, consentita a titolo eccezionale dall'art. 37 n. 3 cpv. 2 ultimo periodo CP, può essere ammessa solo restrittivamente. Diniego della semilibertà nella fattispecie, in cui l'interessato non aveva ancora scontato la metà della pena e in cui, a causa della sua condotta precedente, sussisteva un elevato rischio che tornasse a delinquere.
52. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 2 ottobre 1990 nella causa A. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Semi-liberté; art. 37 ch. 3 al. 2 CP. En principe, la semi-liberté ne peut être accordée qu'au prisonnier qui (cumulativement) a subi au moins la moitié de sa peine (en cas de réclusion à vie, au moins dix ans) et qui s'est bien comporté. Des exceptions à ce principe, qui sont possibles en application de l'art. 37 ch. 3 al. 2 dernière phrase CP, ne doivent être accordées qu'avec retenue. Refus de la semi-liberté opposée in casu à un détenu qui n'a pas encore purgé la moitié de sa peine et qui, au vu de ses antécédents, présente un risque accru de récidive.
Semilibertà; art. 37 n. 3 cpv. 2 CP. Di regola, la semilibertà va accordata solo se l'interessato che abbia tenuto buona condotta abbia scontato almeno la metà della pena (o almeno dieci anni ove si tratti della reclusione perpetua). Una deroga a tale duplice condizione cumulativa, consentita a titolo eccezionale dall'art. 37 n. 3 cpv. 2 ultimo periodo CP, può essere ammessa solo restrittivamente. Diniego della semilibertà nella fattispecie, in cui l'interessato non aveva ancora scontato la metà della pena e in cui, a causa della sua condotta precedente, sussisteva un elevato rischio che tornasse a delinquere.