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BGE 80 II 228

Diritto di pegno immobiliare. Estensione agli accessori (art. 805, 644, 645 CC). Sono da considerarsi come accessori solamente le cose necessarie o utili all'uso, al godimento e alla conservazione della cosa principale o all'attività artigianale o industriale esercitata sulla cosa principale stessa. Gli utensili o i materiali lasciati da un imprenditore sul proprio fondo, ove si trova il suo ufficio, e destinati a costruzioni in altro luogo non sono accessori del fondo.

16 novembre 2007·Volume 80·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

37. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Dezember 1954 i. S. Spar- und Leihkasse des Bezirkes Pfäffikon gegen Konkursmasse des Franz Keller.

FR

Hypothèque, extension aux accessoires (art. 805, 644, 645 CC). Ne peuvent être considérées comme accessoires que les choses nécessaires ou utilisables pour l'exploitation, l'utilisation et la conservation de la chose principale ou pour l'activité artisanale ou industrielle exercée sur la chose principale elle-même. Lorsqu'un entrepreneur conserve sur son fonds, où se trouve son bureau, un outillage ou des matériaux qui seront utilisés ailleurs pour la construction, ces choses-là ne sont pas des accessoires de l'immeuble.

IT

Diritto di pegno immobiliare. Estensione agli accessori (art. 805, 644, 645 CC). Sono da considerarsi come accessori solamente le cose necessarie o utili all'uso, al godimento e alla conservazione della cosa principale o all'attività artigianale o industriale esercitata sulla cosa principale stessa. Gli utensili o i materiali lasciati da un imprenditore sul proprio fondo, ove si trova il suo ufficio, e destinati a costruzioni in altro luogo non sono accessori del fondo.

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BGE 80 II 228 — Swissrulings