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BGE 116 III 111

Art. 281 cpv. 1 e 3 LEF. Effetti dell'esecuzione del sequestro nei confronti del creditore sequestrante. Il sequestro non costituisce una vera e propria misura d'esecuzione; esso non crea alcun privilegio di diritto sostanziale. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che lo disciplinano occorre quindi tener conto del suo carattere eminentemente provvisorio (consid. 3a). La garanzia conferita dal sequestro al creditore non attribuisce a quest'ultimo il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati. Tali beni possono essere sempre pignorati da altri creditori o nuovamente sequestrati (consid. 3b). Ove concorrano due sequestri, il sequestro ottenuto dal secondo creditore non può essere limitato, in applicazione analogica dell'art. 110 cpv. 3 LEF, alla parte dei beni sequestrati che residuerebbe dopo il soddisfacimento del primo creditore (consid. 4a). Questi non fruisce di alcuna posizione privilegiata finché non abbia ottenuto il pignoramento (consid. 4b).

26 giugno 2014·Volume 116·III·Dossier: B.119/1990·2 visualizzazioni
DE

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 juillet 1990 dans la cause American Express Bank (Recours LP)

FR

Art. 281 al. 1 et art. 3 LP. Effets de l'exécution du séquestre à l'égard du créancier séquestrant. Le séquestre ne constitue pas une mesure d'exécution proprement dite; il ne crée aucun privilège de droit matériel. Il convient de prendre en compte son caractère éminemment provisoire lors de l'interprétation et de l'application des normes légales qui le régissent (consid. 3a). La garantie que confère le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des biens mis sous main de justice. Ces biens peuvent ainsi être saisis en tout temps par d'autres créanciers ou séquestrés à nouveau (consid. 3b). Lorsque deux séquestres se font concurrence, l'objet de la mesure obtenue par le second créancier ne saurait être réduit, par application analogique de l'art. 110 al. 3 LP, à la part des biens déjà séquestrés, qui resterait après le désintéressement du premier créancier (consid. 4a). Celui-ci n'acquiert aucune position privilégiée tant qu'il n'a pas obtenu la saisie (consid. 4b).

IT

Art. 281 cpv. 1 e 3 LEF. Effetti dell'esecuzione del sequestro nei confronti del creditore sequestrante. Il sequestro non costituisce una vera e propria misura d'esecuzione; esso non crea alcun privilegio di diritto sostanziale. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che lo disciplinano occorre quindi tener conto del suo carattere eminentemente provvisorio (consid. 3a). La garanzia conferita dal sequestro al creditore non attribuisce a quest'ultimo il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati. Tali beni possono essere sempre pignorati da altri creditori o nuovamente sequestrati (consid. 3b). Ove concorrano due sequestri, il sequestro ottenuto dal secondo creditore non può essere limitato, in applicazione analogica dell'art. 110 cpv. 3 LEF, alla parte dei beni sequestrati che residuerebbe dopo il soddisfacimento del primo creditore (consid. 4a). Questi non fruisce di alcuna posizione privilegiata finché non abbia ottenuto il pignoramento (consid. 4b).

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