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BGE 116 II 580

Decreto federale concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli del 6 ottobre 1989: utilizzazione di posti ipotecari vacanti (art. 4). La costituzione di nuove cartelle ipotecarie destinate a occupare un posto vacante, istituito prima dell'entrata in vigore del decreto, equivale alla costituzione di un nuovo pegno. Il limite d'aggravio, pari ai quattro quinti del valore venale, deve essere dunque rispettato.

23 agosto 2015·Volume 116·II·Dossier: 5A.30/1990·1 visualizzazioni
DE

103. Estratto della sentenza 27 dicembre 1990 della II Corte civile nella causa X contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

FR

Arrêté fédéral concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles, du 6 octobre 1989: utilisation de cases hypothécaires libres (art. 4). La constitution de nouvelles cédules hypothécaires destinées à occuper une case libre instituée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté équivaut à la constitution d'un nouveau gage. La charge maximale, des quatre cinquièmes de la valeur vénale, doit dès lors être respectée.

IT

Decreto federale concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli del 6 ottobre 1989: utilizzazione di posti ipotecari vacanti (art. 4). La costituzione di nuove cartelle ipotecarie destinate a occupare un posto vacante, istituito prima dell'entrata in vigore del decreto, equivale alla costituzione di un nuovo pegno. Il limite d'aggravio, pari ai quattro quinti del valore venale, deve essere dunque rispettato.

Vedi originale(bger.ch) →