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BGE 116 II 564

Decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria, del 6 ottobre 1989 (DFDA; RS 211.437.1). Art. 4; prezzo d'acquisto determinante in caso di alienazione anticipata di un fondo acquistato in occasione di una realizzazione forzata. 1. Ove l'alienante abbia acquistato il fondo in occasione di pubblici incanti intervenuti nel quadro di una realizzazione forzata, la perdita da lui subita in relazione al mutuo garantito da pegno immobiliare non può essere aggiunta al prezzo di aggiudicazione del fondo. Tale perdita non fa parte del prezzo di acquisto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 DFDA e non può esserne tenuto conto nel calcolo dell'utile secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a DFDA (consid. 2). 2. Per la questione se sia stato conseguito un utile ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a del decreto federale urgente 1 è irrilevante la prova dell'esistenza o inesistenza di un effettivo intento speculativo. È parimenti irrilevante se il prezzo d'acquisto sia stato a suo tempo adeguato e se lo sia attualmente il ricavo dell'alienazione (consid. 3).

26 giugno 2014·Volume 116·II·Dossier: 5A.35/1990·1 visualizzazioni
DE

100. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. November 1990 i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen Schweizerische Kreditanstalt und Mitbeteiligte (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière du 6 octobre 1989 (AFIR; RS 211.437.1). Art. 4; prix d'acquisition déterminant en cas d'aliénation anticipée d'un bien-fonds lorsque celui-ci a été acquis par voie de réalisation forcée. 1. Lorsque l'aliénateur a acquis le bien-fonds lors d'enchères forcées, la perte qu'il a alors subie sur son prêt garanti par gage immobilier ne peut être ajoutée au prix d'adjudication du bien-fonds. Une telle perte ne fait pas partie du prix de l'acquisition au sens de l'art. 4 al. 2 AFIR et on ne peut en tenir compte dans le calcul du bénéfice au sens de l'art. 4 al. 1 let. a AFIR (consid. 2). 2. La preuve d'un dessein effectif de spéculation n'est pas pertinente pour résoudre la question de l'obtention d'un bénéfice au sens de l'art. 4 al. 1 let. a AFIR. Que le prix de l'acquisition ait été alors approprié et que le produit de l'aliénation le soit maintenant n'est pas pertinent non plus (consid. 3).

IT

Decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria, del 6 ottobre 1989 (DFDA; RS 211.437.1). Art. 4; prezzo d'acquisto determinante in caso di alienazione anticipata di un fondo acquistato in occasione di una realizzazione forzata. 1. Ove l'alienante abbia acquistato il fondo in occasione di pubblici incanti intervenuti nel quadro di una realizzazione forzata, la perdita da lui subita in relazione al mutuo garantito da pegno immobiliare non può essere aggiunta al prezzo di aggiudicazione del fondo. Tale perdita non fa parte del prezzo di acquisto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 DFDA e non può esserne tenuto conto nel calcolo dell'utile secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a DFDA (consid. 2). 2. Per la questione se sia stato conseguito un utile ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a del decreto federale urgente 1 è irrilevante la prova dell'esistenza o inesistenza di un effettivo intento speculativo. È parimenti irrilevante se il prezzo d'acquisto sia stato a suo tempo adeguato e se lo sia attualmente il ricavo dell'alienazione (consid. 3).

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