Art. 67 e 72 cpv. 2 LBI; azione per cessazione dell'atto in materia di brevetti, prova della violazione del brevetto. 1. Presupposti dell'azione per cessazione dell'atto; il rischio di una ripetizione dell'atto è presunto ove la violazione del brevetto sia stata accertata o resa verosimile (consid. 2). 2. Modo di rendere verosimile una violazione del brevetto nel caso in cui più brevetti concernenti procedimenti di fabbricazione di un prodotto noto coprono insieme un determinato ambito protetto (consid. 3). 3. Contrariamente a quella contenuta nel primo capoverso, la norma probatoria dell'art. 67 cpv. 2 LBI non comporta un'inversione dell'onere della prova, ma si limita a stabilire un principio di diritto federale relativo ai requisiti in materia di prova (consid. 4).
65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Juni 1990 i.S. Firma X. gegen Firma Y. (Berufung)
Art. 67 et 72 al. 2 LBI; action en cessation de l'acte fondée sur le droit des brevets, preuve de la violation du brevet. 1. Conditions de l'action en cessation de l'acte; le risque d'une répétition de l'acte est présumé lorsque la violation du brevet a été établie ou rendue vraisemblable (consid. 2). 2. Manière de rendre vraisemblable une violation de brevet au cas où plusieurs brevets se rapportant à des procédés de fabrication d'un produit connu recouvrent ensemble un domaine de protection déterminé (consid. 3). 3. Contrairement à celle du premier alinéa, la règle de preuve de l'art. 67 al. 2 LBI ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve, mais se borne à fixer un principe de droit fédéral relatif aux exigences en matière de preuve (consid. 4).
Art. 67 e 72 cpv. 2 LBI; azione per cessazione dell'atto in materia di brevetti, prova della violazione del brevetto. 1. Presupposti dell'azione per cessazione dell'atto; il rischio di una ripetizione dell'atto è presunto ove la violazione del brevetto sia stata accertata o resa verosimile (consid. 2). 2. Modo di rendere verosimile una violazione del brevetto nel caso in cui più brevetti concernenti procedimenti di fabbricazione di un prodotto noto coprono insieme un determinato ambito protetto (consid. 3). 3. Contrariamente a quella contenuta nel primo capoverso, la norma probatoria dell'art. 67 cpv. 2 LBI non comporta un'inversione dell'onere della prova, ma si limita a stabilire un principio di diritto federale relativo ai requisiti in materia di prova (consid. 4).