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BGE 116 II 243

Riduzione successoria. 1. È soggetta a riduzione un'attribuzione, mediante convenzione matrimoniale stipulata sotto la vigenza del diritto matrimoniale precedente, dell'aumento al coniuge superstite (conferma della giurisprudenza). È accolta l'eccezione sollevata in questo senso nella procedura di divisione, benché gli eredi non si fossero a suo tempo opposti alla convenzione matrimoniale, quando questa era stata loro sottoposta dell'autorità tutoria (consid. 3). 2. Le attribuzioni fatte in adempimento di un dovere morale sono soggette a riduzione (consid. 4).

18 giugno 2017·Volume 116·II·Dossier: 5C.177/1989·1 visualizzazioni
DE

44. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 12. Juli 1990 i.S. E.O.-C. gegen N. und G.O. (Berufung)

FR

Réduction successorale. 1. Réductibilité d'une attribution, par contrat de mariage passé sous l'empire de l'ancien droit matrimonial, du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant (confirmation de la jurisprudence). Admission de l'exception soulevée en ce sens dans le procès en partage, alors même que les héritiers ne s'étaient pas opposés au contrat de mariage lorsqu'il leur avait été soumis par l'autorité tutélaire (consid. 3). 2. Les attributions faites en accomplissement d'un devoir moral sont soumises à réduction (consid. 4).

IT

Riduzione successoria. 1. È soggetta a riduzione un'attribuzione, mediante convenzione matrimoniale stipulata sotto la vigenza del diritto matrimoniale precedente, dell'aumento al coniuge superstite (conferma della giurisprudenza). È accolta l'eccezione sollevata in questo senso nella procedura di divisione, benché gli eredi non si fossero a suo tempo opposti alla convenzione matrimoniale, quando questa era stata loro sottoposta dell'autorità tutoria (consid. 3). 2. Le attribuzioni fatte in adempimento di un dovere morale sono soggette a riduzione (consid. 4).

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