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BGE 116 II 220

Effetto del rinvio all'autorità cantonale (art. 66 OG). Il quadro della decisione che dev'essere pronunciata dall'autorità cantonale in virtù del rinvio è determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione di rinvio del Tribunale federale. Il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto.

26 giugno 2014·Volume 116·II·Dossier: 5C.237/1989·1 visualizzazioni
DE

41. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. April 1990 i.S. St. gegen St.-S. (Berufung)

FR

Effet du renvoi à l'autorité cantonale (art. 66 OJ). Le cadre de la décision à rendre par l'autorité cantonale après le renvoi est fixé, du point de vue juridique, par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le point litigieux délimité par le renvoi ne peut être étendu, ni être fondé sur une base juridique nouvelle. Le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut donc, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique.

IT

Effetto del rinvio all'autorità cantonale (art. 66 OG). Il quadro della decisione che dev'essere pronunciata dall'autorità cantonale in virtù del rinvio è determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione di rinvio del Tribunale federale. Il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto.

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BGE 116 II 220 — Swissrulings