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BGE 116 II 142

Mora del datore di lavoro (art. 324 CO). Risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte del lavoratore (art. 337b CO). La disdetta del rapporto di lavoro data dal lavoratore pone fine alla mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324 CO, e insieme con essa, all'obbligo di continuare a pagare il salario. La mora del datore di lavoro non costituisce di per sé una causa grave di risoluzione immediata del contratto da parte del lavoratore secondo l'art. 337b cpv. 1 CO.

26 giugno 2014·Volume 116·II·Dossier: 4C.21/1989·1 visualizzazioni
DE

26. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1990 i.S. A. gegen X. AG (Berufung)

FR

Demeure de l'employeur (art. 324 CO). Résiliation immédiate du contrat par le travailleur (art. 337b CO). La résiliation met fin à la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 CO et, avec elle, à l'obligation de continuer à payer le salaire. La demeure à elle seule ne constitue pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat au sens de l'art. 337b al. 1 CO.

IT

Mora del datore di lavoro (art. 324 CO). Risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte del lavoratore (art. 337b CO). La disdetta del rapporto di lavoro data dal lavoratore pone fine alla mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324 CO, e insieme con essa, all'obbligo di continuare a pagare il salario. La mora del datore di lavoro non costituisce di per sé una causa grave di risoluzione immediata del contratto da parte del lavoratore secondo l'art. 337b cpv. 1 CO.

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