Art. 1 cpv. 2 LDIP; portata della riserva dei trattati internazionali. La riserva dei trattati internazionali contenuta nell'art. 1 cpv. 2 LDIP si riferisce all'intero ambito disciplinato dalla LDIP. Nella misura in cui tali trattati esistano, il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di sentenze straniere sono quindi retti esclusivamente da detti trattati, anche dopo l'entrata in vigore della LDIP (consid. 3). Trattato fra la Svizzera e la Spagna su l'esecuzione reciproca delle sentenze o decreti in materia civile o commerciale (RS 0.276.193.321); art. 6, riconoscimento di sentenze di divorzio. - Una procedura di divorzio promossa in Svizzera tra coniugi spagnoli domiciliati in Svizzera va proseguita in Svizzera ove, dopo la litispendenza della domanda di divorzio svizzera, un'ulteriore procedura di divorzio sia promossa in Spagna e il giudice spagnolo pronunci il divorzio tra le parti? Questione risolta affermativamente se il giudice svizzero era competente per decidere sull'azione di divorzio (consid. 4). - Momento determinante per decidere sull'esistenza delle condizioni della competenza: per la questione del domicilio, è determinante il momento in cui è promossa l'azione in Svizzera; per le condizioni a cui il diritto svizzero subordina il rinvio al diritto spagnolo, è determinante il momento in cui è promossa l'azione in Spagna (consid. 5).
2. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Februar 1990 i.S. B.L. (Berufung)
Art. 1 al. 2 LDIP; contenu de la réserve des traités internationaux. La réserve des traités internationaux à l'art. 1 al. 2 LDIP se rapporte à l'ensemble du domaine réglé dans cette loi. Autant que de tels traités existent, la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers en Suisse sont donc régies exclusivement d'après ces traités, même après l'entrée en vigueur de la loi (consid. 3). Traité entre la Suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile ou commerciale (RS 0.276.193.321); art. 6, reconnaissance de jugements de divorce. - Une procédure de divorce introduite en Suisse entre des époux espagnols domiciliés en Suisse doit-elle être continuée lorsque, après la création de la litispendance en Suisse, une procédure de divorce est introduite en Espagne, et que le juge espagnol prononce le divorce des parties? Question résolue par l'affirmative si le juge suisse était compétent pour connaître de l'action en divorce (consid. 4). - Moment déterminant pour juger des conditions de la compétence: celui de l'introduction de l'action en Suisse pour la question du domicile; celui de l'introduction de l'action en Espagne pour les conditions au sujet desquelles le droit suisse renvoie au droit espagnol (consid. 5).
Art. 1 cpv. 2 LDIP; portata della riserva dei trattati internazionali. La riserva dei trattati internazionali contenuta nell'art. 1 cpv. 2 LDIP si riferisce all'intero ambito disciplinato dalla LDIP. Nella misura in cui tali trattati esistano, il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di sentenze straniere sono quindi retti esclusivamente da detti trattati, anche dopo l'entrata in vigore della LDIP (consid. 3). Trattato fra la Svizzera e la Spagna su l'esecuzione reciproca delle sentenze o decreti in materia civile o commerciale (RS 0.276.193.321); art. 6, riconoscimento di sentenze di divorzio. - Una procedura di divorzio promossa in Svizzera tra coniugi spagnoli domiciliati in Svizzera va proseguita in Svizzera ove, dopo la litispendenza della domanda di divorzio svizzera, un'ulteriore procedura di divorzio sia promossa in Spagna e il giudice spagnolo pronunci il divorzio tra le parti? Questione risolta affermativamente se il giudice svizzero era competente per decidere sull'azione di divorzio (consid. 4). - Momento determinante per decidere sull'esistenza delle condizioni della competenza: per la questione del domicilio, è determinante il momento in cui è promossa l'azione in Svizzera; per le condizioni a cui il diritto svizzero subordina il rinvio al diritto spagnolo, è determinante il momento in cui è promossa l'azione in Spagna (consid. 5).