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BGE 116 II 1

Diritto di risposta: termine per rivolgersi al giudice (art. 28l CC). Ove l'interessato si rivolga al giudice dopo che sia decorso un termine di venti giorni dal momento in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione ha rifiutato la diffusione della risposta, va ritenuto, nel senso di una presunzione di fatto, che egli non abbia (più) un interesse degno di protezione a far valere in giudizio il diritto di risposta, di modo che - salvo che sia in grado di provare il contrario - la sua domanda non può essere accolta.

26 giugno 2014·Volume 116·II·Dossier: 5C.147/1989·1 visualizzazioni
DE

1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Januar 1990 i.S. Schmid gegen Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich AG (Berufung)

FR

Droit de réponse: délai pour s'adresser au juge (art. 28l CC). Lorsque l'intéressé ne s'adresse au juge qu'après l'écoulement d'un délai de vingt jours à compter du moment où l'entreprise a refusé la diffusion de la réponse, il faut admettre, dans le sens d'une présomption de fait, qu'il n'a pas (plus) d'intérêt digne de protection à faire valoir judiciairement le droit de réponse et ne pas donner suite à sa demande, autant qu'il ne peut démontrer le contraire.

IT

Diritto di risposta: termine per rivolgersi al giudice (art. 28l CC). Ove l'interessato si rivolga al giudice dopo che sia decorso un termine di venti giorni dal momento in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione ha rifiutato la diffusione della risposta, va ritenuto, nel senso di una presunzione di fatto, che egli non abbia (più) un interesse degno di protezione a far valere in giudizio il diritto di risposta, di modo che - salvo che sia in grado di provare il contrario - la sua domanda non può essere accolta.

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