Art. 20 cpv. 2 e 3 LAINF, art. 31 e 32 OAINF: Calcolo delle rendite complementari d'invalidità (in casu: beneficiario di una rendita d'invalidità dell'AI). - In caso di concorrenza tra una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e una rendita dell'AI o dell'AVS, una rendita complementare deve sempre essere erogata conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAINF. Nel calcolo di quest'ultima, le rendite dell'AI e dell'AVS devono, di principio, essere interamente considerate (cfr. DTF 115 V 275). - Gli art. 31 e 32 OAINF, resi in virtù della delega di cui all'art. 20 cpv. 3 LAINF, sono conformi a legge e Costituzione, nella misura in cui riprendono il principio della presa in conto integrale senza prevedere una regola differenziata per le rendite versate alle casalinghe che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che ricevono, a seguito di un infortunio, una rendita semplice dell'AI calcolata secondo il metodo misto (art. 27bis OAI).
38. Urteil vom 17. August 1989 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen G. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
Art. 20 al. 2 et 3 LAA, art. 31 et 32 OLAA: Calcul des rentes complémentaires d'invalidité (in casu: bénéficiaire d'une rente d'invalidité de l'AI). - En cas de concours entre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire et une rente de l'AI ou de l'AVS, une rente complémentaire doit toujours être allouée conformément à l'art. 20 al. 2 LAA. Dans le calcul de celle-ci, les rentes de l'AI et de l'AVS doivent en principe être prises en compte entièrement (cf. ATF 115 V 275). - Les art. 31 et 32 OLAA, pris sur délégation de l'art. 20 al. 3 LAA, sont conformes à la loi et à la Constitution, dans la mesure où ils expriment le principe susmentionné d'une mise en compte intégrale, sans prévoir de réglementation différente pour les rentes complémentaires allouées à des ménagères exerçant une activité lucrative à temps partiel et qui reçoivent, à la suite d'un accident, une rente simple de l'AI calculée selon la méthode mixte (art. 27bis RAI).
Art. 20 cpv. 2 e 3 LAINF, art. 31 e 32 OAINF: Calcolo delle rendite complementari d'invalidità (in casu: beneficiario di una rendita d'invalidità dell'AI). - In caso di concorrenza tra una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e una rendita dell'AI o dell'AVS, una rendita complementare deve sempre essere erogata conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAINF. Nel calcolo di quest'ultima, le rendite dell'AI e dell'AVS devono, di principio, essere interamente considerate (cfr. DTF 115 V 275). - Gli art. 31 e 32 OAINF, resi in virtù della delega di cui all'art. 20 cpv. 3 LAINF, sono conformi a legge e Costituzione, nella misura in cui riprendono il principio della presa in conto integrale senza prevedere una regola differenziata per le rendite versate alle casalinghe che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che ricevono, a seguito di un infortunio, una rendita semplice dell'AI calcolata secondo il metodo misto (art. 27bis OAI).