Art. 1 al. 1 LAINF: Nozione di lavoratore. È ritenuto lavoratore ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF, chi, a scopo di lucro o di formazione e senza rischio economico proprio, esegue durevolmente o provvisoriamente un lavoro per un datore di lavoro cui più o meno è subordinato. La qualità di lavoratore deve essere determinata caso per caso, considerato l'insieme delle circostanze della concreta evenienza, in particolare ritenendo l'esistenza di una prestazione di lavoro, di un vincolo di subordinazione e di un diritto a salario in qualsiasi forma.
8. Urteil vom 13. März 1989 i.S. Z. gegen Helvetia Unfall, Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 1er al. 1 LAA: Notion de travailleur. Est réputé travailleur au sens de l'art. 1er al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. En outre, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit.
Art. 1 al. 1 LAINF: Nozione di lavoratore. È ritenuto lavoratore ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF, chi, a scopo di lucro o di formazione e senza rischio economico proprio, esegue durevolmente o provvisoriamente un lavoro per un datore di lavoro cui più o meno è subordinato. La qualità di lavoratore deve essere determinata caso per caso, considerato l'insieme delle circostanze della concreta evenienza, in particolare ritenendo l'esistenza di una prestazione di lavoro, di un vincolo di subordinazione e di un diritto a salario in qualsiasi forma.