Art. 28 cpv. 1ter LAI, art. 2 e 8 lett. e della Convenzione 14 dicembre 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale. Versamento di prestazioni completive all'estero. La normativa di cui all'art. 28 cpv. 1ter seconda frase LAI, vigente dal 1o gennaio 1988, che inibisce il versamento delle prestazioni completive ai congiunti di un beneficiario di rendita per un grado di invalidità inferiore al 50% non domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera non contraddice il diritto convenzionale italo-svizzero in materia di sicurezza sociale.
4. Sentenza del 28 febbraio 1989 nella causa B. contro Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 28 al. 1ter LAI. art. 2 et 8 let. e de la convention du 14 décembre 1962 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la sécurité sociale: Versement de rentes complémentaires à l'étranger. L'art. 28 al. 1ter, deuxième phrase, LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 1988), qui exclut le versement de rentes complémentaires pour les proches d'un bénéficiaire d'une rente correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50%, s'ils n'ont pas leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, ne contredit pas les dispositions de la convention italo-suisse de sécurité sociale.
Art. 28 cpv. 1ter LAI, art. 2 e 8 lett. e della Convenzione 14 dicembre 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale. Versamento di prestazioni completive all'estero. La normativa di cui all'art. 28 cpv. 1ter seconda frase LAI, vigente dal 1o gennaio 1988, che inibisce il versamento delle prestazioni completive ai congiunti di un beneficiario di rendita per un grado di invalidità inferiore al 50% non domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera non contraddice il diritto convenzionale italo-svizzero in materia di sicurezza sociale.