1. Art. 91 cpv. 3 LCS; elusione della prova del sangue. Conferma della giurisprudenza secondo cui basta che molto probabilmente sarebbe stata ordinata la prova del sangue (consid. 3 e 4). Se, pur avendo l'interessato colposamente omesso di dare avviso di un incidente, sia stato possibile, grazie a un prelievo di sangue effettuato ulteriormente, accertare con sufficiente esattezza la sua alcolemia al momento determinante, egli può essere punito soltanto per tentativo di elusione della prova del sangue, dato che è mancato l'evento presupposto quale elemento costitutivo di tale reato (consid. 5). 2. Art. 251 CP; carattere di documento delle fotocopie. La data figurante sulla fotocopia di una lettera inviata da un mandatario ad un'autorità è, per il cliente del mandatario e per il suo avvocato, destinata e atta a provare il momento in cui l'originale è stato inviato all'autorità. Il mandatario che consegna all'avvocato del suo cliente la fotocopia di una lettera indirizzata all'autorità e di cui ha modificato la data - provvista di rilevanza nella fattispecie - si rende colpevole di falsità in documenti (consid. 6).
11. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. März 1989 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
1. Art. 91 al. 3 LCR; entrave à la prise de sang. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la grande vraisemblance de la mise en oeuvre d'une expertise du sang suffit (consid. 3 et 4). Si, malgré l'omission fautive d'annoncer un accident, le degré d'alcoolémie au moment des faits peut être établi d'une manière suffisante, la prise de sang ayant néanmoins pu intervenir ultérieurement, l'auteur ne peut être puni pour l'infraction achevée, mais seulement pour la tentative de celle-ci, le résultat n'étant pas survenu (consid. 5). 2. Art. 251 CP; caractère de titre des photocopies. La date figurant sur la photocopie d'une lettre adressée par un mandataire à une autorité est, vis-à-vis du client du mandataire et de son avocat, propre et destinée à établir la date de l'envoi de l'original à l'autorité. Le mandataire qui remet à l'avocat de son client la photocopie d'une lettre adressée à l'autorité dont il a modifié la date - importante in casu - se rend coupable de faux dans les titres (consid. 6).
1. Art. 91 cpv. 3 LCS; elusione della prova del sangue. Conferma della giurisprudenza secondo cui basta che molto probabilmente sarebbe stata ordinata la prova del sangue (consid. 3 e 4). Se, pur avendo l'interessato colposamente omesso di dare avviso di un incidente, sia stato possibile, grazie a un prelievo di sangue effettuato ulteriormente, accertare con sufficiente esattezza la sua alcolemia al momento determinante, egli può essere punito soltanto per tentativo di elusione della prova del sangue, dato che è mancato l'evento presupposto quale elemento costitutivo di tale reato (consid. 5). 2. Art. 251 CP; carattere di documento delle fotocopie. La data figurante sulla fotocopia di una lettera inviata da un mandatario ad un'autorità è, per il cliente del mandatario e per il suo avvocato, destinata e atta a provare il momento in cui l'originale è stato inviato all'autorità. Il mandatario che consegna all'avvocato del suo cliente la fotocopia di una lettera indirizzata all'autorità e di cui ha modificato la data - provvista di rilevanza nella fattispecie - si rende colpevole di falsità in documenti (consid. 6).