1. Art. 122 n. 1 cpv. 2 CP; lesione personale grave. Una lesione al viso, importante ma non permanente, non costituisce ancora una lesione personale grave ai sensi dell'art. 122 n. 1 cpv. 2 CP. Per converso, può essere considerata come lesione personale grave una ferita da taglio che si estende dalla commessura della bocca fino all'orecchio, completamente guarita ma la cui cicatrice rimarrà chiaramente percettibile in futuro, pregiudicando durevolmente l'interessato nell'espressione del viso. Non è determinante quanto risente soggettivamente la persona lesa (consid. I). 2. Art. 68 n. 2 CP; concorso reale retrospettivo. a) L'art. 68 n. 2 CP va ossequiato anche laddove la pena precedente sia stata pronunciata all'estero per fatti che non entrano nell'ambito territoriale di applicazione del codice penale svizzero (consid. II/5a). b) principi applicabili per determinare la pena complessiva da pronunciare laddove gli atti oggetto del giudizio siano stati commessi in parte prima e in parte dopo una condanna precedente (consid. II/5b; conferma di DTF 69 IV 59 consid. 4).
4. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. Februar 1989 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz (Nichtigkeitsbeschwerde)
1. Art. 122 ch. 1 al. 2 CP; lésion corporelle grave. Une lésion au visage, importante mais non permanente, ne suffit pas à constituer une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 ch. 1 al. 2 CP. En revanche, une coupure partant de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille, complètement guérie, mais dont la cicatrice subsistera à l'avenir et qui gênera durablement le lésé dans l'expression de son visage, doit être considérée comme une lésion corporelle grave. Le sentiment subjectif du lésé n'est pas déterminant (consid. I). 2. Art. 68 ch. 2 CP; concours réel rétrospectif. a) L'art. 68 ch. 2 CP s'applique aussi lorsque la peine principale a été prononcée à l'étranger et que les actes en cause ne relèvent pas du domaine d'application du Code pénal (consid. II/5a). b) Principes applicables à la fixation de la peine d'ensemble qui doit être prononcée lorsque les actes à juger ont été commis en partie avant, en partie après une condamnation antérieure (consid. II/5b); confirmation de l'ATF 69 IV 59 consid. 4).
1. Art. 122 n. 1 cpv. 2 CP; lesione personale grave. Una lesione al viso, importante ma non permanente, non costituisce ancora una lesione personale grave ai sensi dell'art. 122 n. 1 cpv. 2 CP. Per converso, può essere considerata come lesione personale grave una ferita da taglio che si estende dalla commessura della bocca fino all'orecchio, completamente guarita ma la cui cicatrice rimarrà chiaramente percettibile in futuro, pregiudicando durevolmente l'interessato nell'espressione del viso. Non è determinante quanto risente soggettivamente la persona lesa (consid. I). 2. Art. 68 n. 2 CP; concorso reale retrospettivo. a) L'art. 68 n. 2 CP va ossequiato anche laddove la pena precedente sia stata pronunciata all'estero per fatti che non entrano nell'ambito territoriale di applicazione del codice penale svizzero (consid. II/5a). b) principi applicabili per determinare la pena complessiva da pronunciare laddove gli atti oggetto del giudizio siano stati commessi in parte prima e in parte dopo una condanna precedente (consid. II/5b; conferma di DTF 69 IV 59 consid. 4).