Realizzazione di un fondo in comproprietà gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo (art. 73e, 73f, 106a RFF). Ove il fallimento sia aperto contro un comproprietario del fondo e l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sia promossa contro un altro comproprietario, il fondo gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo non può essere venduto all'incanto nel fallimento; la realizzazione dev'essere ordinata nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (consid. 1b). Competenza della seconda adunanza dei creditori a ordinare la realizzazione (art. 243 cpv. 3 LEF). La realizzazione di un fondo può, in linea di principio, aver luogo soltanto in base ad una decisione della seconda adunanza dei creditori (consid. 2).
26. Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 21. August 1989 i.S. G.F. (Rekurs)
Réalisation d'un immeuble en copropriété grevé de droits de gage en tant que tel (art. 73e, 73f, 106a ORI). Lorsque la faillite est ouverte contre un copropriétaire de l'immeuble et que la poursuite en réalisation de gage a été introduite contre un autre copropriétaire, l'immeuble grevé de droits de gage en tant que tel ne peut pas être vendu aux enchères dans la faillite; la réalisation doit être ordonnée dans la poursuite en réalisation du gage immobilier (consid. 1b). Compétence de la seconde assemblée des créanciers pour ordonner la réalisation (art. 243 al. 3 LP). La réalisation d'un immeuble ne peut avoir lieu en principe que sur la base d'une décision de la seconde assemblée des créanciers (consid. 2).
Realizzazione di un fondo in comproprietà gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo (art. 73e, 73f, 106a RFF). Ove il fallimento sia aperto contro un comproprietario del fondo e l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sia promossa contro un altro comproprietario, il fondo gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo non può essere venduto all'incanto nel fallimento; la realizzazione dev'essere ordinata nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (consid. 1b). Competenza della seconda adunanza dei creditori a ordinare la realizzazione (art. 243 cpv. 3 LEF). La realizzazione di un fondo può, in linea di principio, aver luogo soltanto in base ad una decisione della seconda adunanza dei creditori (consid. 2).