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BGE 115 II 427

1. Divorzio; norme applicabili all'attribuzione di un immobile di cui i coniugi sono comproprietari. In caso di divorzio, liquidato il regime matrimoniale dei beni, gli art. 650 e 651 CC sono applicabili all'attribuzione di un immobile acquistato a titolo oneroso durante il matrimonio dai coniugi che, secondo l'iscrizione nel registro fondiario, ne sono comproprietari ciascuno in proporzione della metà (consid. 1e). 2. Durata della rendita accordata in virtù dell'art. 151 cpv. 1 CC. La rendita va accordata per la durata prevedibile del reinserimento professionale della moglie divorziata; essa va nondimeno accordata anche se l'ex-moglie è reinserita professionalmente, fintantoché i figli attribuitile necessitino di un'educazione e di un'assistenza estese, ossia, in generale, fino a che il figlio più giovane abbia compiuto il sedicesimo anno d'età (consid. 5).

27 giugno 2014·Volume 115·II·Dossier: 5C.115/1989·1 visualizzazioni
DE

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 décembre 1989 dans la cause dame M. contre M. (recours en réforme)

FR

1. Divorce; règles applicables à l'attribution d'un immeuble dont les époux sont copropriétaires. En cas de divorce, une fois le régime matrimonial liquidé, les art. 650 et 651 CC sont applicables à l'attribution d'un immeuble acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux, qui en sont copropriétaires chacun pour une moitié selon l'inscription au registre foncier (consid. 1e). 2. Durée de la rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 CC. La rente doit être allouée pour la durée prévisible de la réinsertion professionnelle de la femme divorcée; elle doit néanmoins être assurée, même si la femme est réinsérée professionnellement, aussi longtemps que les enfants qui ont été attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus, à savoir, généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants (consid. 5).

IT

1. Divorzio; norme applicabili all'attribuzione di un immobile di cui i coniugi sono comproprietari. In caso di divorzio, liquidato il regime matrimoniale dei beni, gli art. 650 e 651 CC sono applicabili all'attribuzione di un immobile acquistato a titolo oneroso durante il matrimonio dai coniugi che, secondo l'iscrizione nel registro fondiario, ne sono comproprietari ciascuno in proporzione della metà (consid. 1e). 2. Durata della rendita accordata in virtù dell'art. 151 cpv. 1 CC. La rendita va accordata per la durata prevedibile del reinserimento professionale della moglie divorziata; essa va nondimeno accordata anche se l'ex-moglie è reinserita professionalmente, fintantoché i figli attribuitile necessitino di un'educazione e di un'assistenza estese, ossia, in generale, fino a che il figlio più giovane abbia compiuto il sedicesimo anno d'età (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →