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BGE 115 II 366

Rimedi giuridici contro le decisioni della Commissione cantonale d'arbitrato del cantone del Vallese. Competenza dei tribunali incaricati di statuire sulle controversie derivanti dal rapporto di lavoro. 1. Le sentenze della Commissione cantonale d'arbitrato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale esclusivamente con ricorso di ricorso pubblico. Il ricorso per riforma, in particolare, è inammissibile poiché, pur essendo l'unica istanza competente per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro da decidere secondo la procedura prevista dall'art. 343 cpv. 2 CO, la Commissione d'arbitrato è, alla stregua della sua organizzazione e della sua funzione, un tribunale inferiore ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 OG (consid. 2). 2. L'art. 343 cpv. 2 CO non impone ai cantoni di sottoporre alla procedura da esso prescritta le domande riconvenzionali il cui valore litigioso sia superiore a quello stabilito in questa disposizione (consid. 3).

27 giugno 2014·Volume 115·II·Dossier: 4P.98/1989·1 visualizzazioni
DE

66. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1989 i.S. Gebrüder G. gegen J. und Kantonales Schiedsgericht Wallis (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Moyens de droit contre les jugements de la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais. Compétence des tribunaux de prud'hommes. 1. Les jugements de la Commission cantonale d'arbitrage ne peuvent être déférés devant le Tribunal fédéral que par un recours de droit public. Le recours en réforme, en particulier, est irrecevable car, bien qu'étant l'unique instance cantonale compétente pour les litiges à juger selon la procédure prévue par l'art. 343 al. 2 CO, la commission d'arbitrage est, d'après son organisation et sa fonction, un tribunal inférieur au sens de l'art. 48 al. 2 OJ (consid. 2). 2. L'art. 343 al. 2 CO n'impose pas aux cantons de soumettre à la procédure qu'il indique les demandes reconventionnelles dont la valeur litigieuse est supérieure à celle arrêtée par cette disposition (consid. 3).

IT

Rimedi giuridici contro le decisioni della Commissione cantonale d'arbitrato del cantone del Vallese. Competenza dei tribunali incaricati di statuire sulle controversie derivanti dal rapporto di lavoro. 1. Le sentenze della Commissione cantonale d'arbitrato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale esclusivamente con ricorso di ricorso pubblico. Il ricorso per riforma, in particolare, è inammissibile poiché, pur essendo l'unica istanza competente per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro da decidere secondo la procedura prevista dall'art. 343 cpv. 2 CO, la Commissione d'arbitrato è, alla stregua della sua organizzazione e della sua funzione, un tribunale inferiore ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 OG (consid. 2). 2. L'art. 343 cpv. 2 CO non impone ai cantoni di sottoporre alla procedura da esso prescritta le domande riconvenzionali il cui valore litigioso sia superiore a quello stabilito in questa disposizione (consid. 3).

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