Impugnazione di una graduatoria. Estensione della garanzia fornita dalla cartella ipotecaria per gli interessi scaduti (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC). Eccezioni del debitore (art. 872 CC). 1. È consentito trasferire a scopo di garanzia la proprietà di cartelle ipotecarie e convenire che esse debbano garantire pretese qualsiasi sino a concorrenza dell'ammontare del capitale rappresentato dalla cartella ipotecaria e degli interessi correnti e di quelli scaduti di tre anni. In quanto esista un debito d'ammontare corrispondente, le cartelle ipotecarie servono in tal caso a garantire l'ammontare totale, anche se siano stati pagati gli interessi scaduti del debito ipotecario (consid. 3 e 4a-c). 2. Il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli è privo di rilevanza per quanto riguarda la validità di un accordo di garanzia concluso prima della sua entrata in vigore (consid. 4d).
64. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. November 1989 i.S. Konkursmasse im Konkurs über den Nachlass des M. Karpf gegen Zürcher Kantonalbank (Berufung)
Contestation d'un état de collocation. Etendue de la garantie des intérêts échus par la cédule hypothécaire (art. 818 al. 1 ch. 3 CC). Exceptions du débiteur (art. 872 CC). 1. On peut transférer la propriété de cédules hypothécaires à titre de garantie et convenir que les cédules garantiront toutes prétentions quelconques à concurrence du montant de leur capital ainsi que de l'intérêt courant et des intérêts échus de trois ans. Autant qu'il subsiste une dette d'un montant correspondant, les cédules hypothécaires servent dans ce cas à la garantie de ce montant total, même si les intérêts échus de cette dette sont payés (consid. 3 et 4a-c). 2. L'arrêt fédéral du 6 octobre 1989 concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles est sans influence sur la validité d'un accord de garantie conclu avant son entrée en vigueur (consid. 4d).
Impugnazione di una graduatoria. Estensione della garanzia fornita dalla cartella ipotecaria per gli interessi scaduti (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC). Eccezioni del debitore (art. 872 CC). 1. È consentito trasferire a scopo di garanzia la proprietà di cartelle ipotecarie e convenire che esse debbano garantire pretese qualsiasi sino a concorrenza dell'ammontare del capitale rappresentato dalla cartella ipotecaria e degli interessi correnti e di quelli scaduti di tre anni. In quanto esista un debito d'ammontare corrispondente, le cartelle ipotecarie servono in tal caso a garantire l'ammontare totale, anche se siano stati pagati gli interessi scaduti del debito ipotecario (consid. 3 e 4a-c). 2. Il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli è privo di rilevanza per quanto riguarda la validità di un accordo di garanzia concluso prima della sua entrata in vigore (consid. 4d).