Skip to content
BGE 84 II 479

Art. 7 h cp. 1 LR. Interpretazione del § 76 delle Norme giurisdizionali austriache secondo cui il diritto di statuire in materia di matrimonio è riservato di massima, trattandosi di cittadini austriaci, ai tribunali austriaci, ma le decisioni di tribunali stranieri possono essere riconosciute quando il marito non ha "la sua residenza abituale" in Austria (§ 76 cp. 2 delle citate Norme).

16 novembre 2007·Volume 84·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

65. Sentenza 2 ottobre 1958 della II Corte civile nella causa K. contro W.

FR

Art. 7 h al. 1 LRDC. Selon le § 76 de la loi autrichienne sur la compétence, les tribunaux autrichiens sont en principe compétents en matière de divorce lorsque les époux sont de nationalité autrichiennne; cependant, les décisions d'autorités étrangères peuvent être reconnues si le mari n'a pas en Autriche "son séjour habituel" (§ 76 al. 2). Interprétation de cette disposition.

IT

Art. 7 h cp. 1 LR. Interpretazione del § 76 delle Norme giurisdizionali austriache secondo cui il diritto di statuire in materia di matrimonio è riservato di massima, trattandosi di cittadini austriaci, ai tribunali austriaci, ma le decisioni di tribunali stranieri possono essere riconosciute quando il marito non ha "la sua residenza abituale" in Austria (§ 76 cp. 2 delle citate Norme).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 84 II 479 — Swissrulings