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BGE 114 V 306

Art. 11 LAINF, art. 19 OAINF, art. 1 cpv. 1 e 2 OMAINF, cifra 1.02 dell'elenco dei mezzi ausiliari: Protesi delle mani e delle braccia. - I mezzi ausiliari di cui alla categoria "protesi delle mani e delle braccia" figurante nell'elenco dei mezzi ausiliari dell'allegato all'OMAINF non possono essere rifiutati per il solo motivo che essi abbiano carattere estetico (consid. 3). - Detto elenco è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure indicativo (consid. 4). - L'enumerazione contenuta nella categoria "protesi delle mani e delle braccia" è esauriente; le protesi delle dita non sono pertanto prese a carico dall'assicurazione contro gli infortuni (consid. 5).

27 giugno 2014·Volume 114·V·Dossier: U 49/87·2 visualizzazioni
DE

56. Estratto della sentenza del 16 marzo 1988 nella causa S. contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni

FR

Art. 11 LAA, art. 19 OLAA, art. 1er al. 1 et 2 OMAA, ch. 1.02 de la liste des moyens auxiliaires: Prothèses pour les mains et les bras. - Les moyens auxiliaires appartenant à la catégorie "prothèses pour les mains et les bras", figurant dans la liste des moyens auxiliaires de l'annexe à l'OMAA, ne peuvent pas être refusés au seul motif qu'ils servent à des fins esthétiques (consid. 3). - La liste des moyens auxiliaires est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte; en revanche, il faut examiner, pour chaque catégorie, si l'énumération est exhaustive ou simplement indicative (consid. 4). - Pour ce qui est de la catégorie "prothèses pour les mains et les bras", l'énumération est exhaustive; la remise de prothèses pour les doigts n'incombe dès lors pas à l'assurance-accidents (consid. 5).

IT

Art. 11 LAINF, art. 19 OAINF, art. 1 cpv. 1 e 2 OMAINF, cifra 1.02 dell'elenco dei mezzi ausiliari: Protesi delle mani e delle braccia. - I mezzi ausiliari di cui alla categoria "protesi delle mani e delle braccia" figurante nell'elenco dei mezzi ausiliari dell'allegato all'OMAINF non possono essere rifiutati per il solo motivo che essi abbiano carattere estetico (consid. 3). - Detto elenco è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure indicativo (consid. 4). - L'enumerazione contenuta nella categoria "protesi delle mani e delle braccia" è esauriente; le protesi delle dita non sono pertanto prese a carico dall'assicurazione contro gli infortuni (consid. 5).

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