Art. 51 e 52 cpv. 1 LADI, art. 75 OADI: Indennità di insolvenza. - L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi tre mesi dei rapporti di lavoro che precedono l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento. Quando l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento intervengono dopo la fine del rapporto di lavoro il diritto all'indennità presuppone che il datore di lavoro fosse già stato insolvente al momento della rescissione del rapporto di lavoro e che l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento fossero state differite per motivi che l'assicurato non poteva influenzare (consid. 3b-d). - È contraria alla legge la disposizione di regolamento per la quale i tre mesi per i quali devono essere coperti eventuali crediti sono calcolati retroattivamente dal giorno della dichiarazione del fallimento o della domanda di pignoramento (consid. 3d).
12. Auszug aus dem Urteil vom 11. Januar 1988 i.S. R. gegen Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 51 et 52 al. 1 LACI, art. 75 OACI: Indemnité en cas d'insolvabilité. - L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire pour les trois derniers mois des rapports de travail qui précèdent l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie. Lorsque l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie intervient après la fin des rapports de travail, le droit à l'indemnité présuppose que l'employeur ait déjà été insolvable au moment de la dissolution des rapports de travail et que l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie ait été différée pour des motifs sur lesquels l'assuré n'avait aucune prise (consid. 3b-d). - Est contraire à la loi la disposition réglementaire statuant que les trois mois pour lesquels d'éventuelles créances de salaire sont à couvrir doivent être calculés rétroactivement dès le jour de l'ouverture de la faillite ou de la demande de saisie (consid. 3d).
Art. 51 e 52 cpv. 1 LADI, art. 75 OADI: Indennità di insolvenza. - L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi tre mesi dei rapporti di lavoro che precedono l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento. Quando l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento intervengono dopo la fine del rapporto di lavoro il diritto all'indennità presuppone che il datore di lavoro fosse già stato insolvente al momento della rescissione del rapporto di lavoro e che l'apertura del fallimento o la domanda di pignoramento fossero state differite per motivi che l'assicurato non poteva influenzare (consid. 3b-d). - È contraria alla legge la disposizione di regolamento per la quale i tre mesi per i quali devono essere coperti eventuali crediti sono calcolati retroattivamente dal giorno della dichiarazione del fallimento o della domanda di pignoramento (consid. 3d).