Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 6 cpv. 1 e 9 cpv. 2 LAI: Clausola assicurativa; diritto a provvedimenti integrativi all'estero. I presupposti assicurativi devono essere adempiuti nel momento in cui sopravviene l'invalidità. Non è di contro necessario che essi sussistano durante l'erogazione di prestazioni. Pertanto, nel caso di un minorenne cittadino svizzero e domiciliato all'estero, i cui padre e madre hanno perso la qualità di assicurati, il rinnovo dei provvedimenti integrativi spetta all'assicurazione invalidità in quanto siano dello stesso genere di quelli concessi inizialmente e si riferiscono allo stesso caso assicurato. Al riguardo le direttive amministrative concernenti l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri all'estero sono difformi da legge e Costituzione.
5. Arrêt du 16 mars 1988 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre M. et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
Art. 4 al. 1 Cst., art. 6 al. 1 et 9 al. 2 LAI: Clause d'assurance; droit à des mesures de réadaptation à l'étranger. Les conditions d'assurance doivent être remplies au moment de la survenance de l'invalidité. Il n'est pas nécessaire, en revanche, qu'elles subsistent durant l'allocation des prestations. C'est ainsi que, dans le cas d'un mineur, ressortissant suisse et domicilié à l'étranger, dont le père ou la mère a perdu la qualité d'assuré, le renouvellement des mesures de réadaptation à l'étranger incombe à l'assurance-invalidité, autant qu'elles sont du même genre que les mesures octroyées à l'origine et qu'elles concernent le même cas d'assurance. Sur ce point, les directives administratives relatives à l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger sont contraires à la loi et à la Constitution.
Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 6 cpv. 1 e 9 cpv. 2 LAI: Clausola assicurativa; diritto a provvedimenti integrativi all'estero. I presupposti assicurativi devono essere adempiuti nel momento in cui sopravviene l'invalidità. Non è di contro necessario che essi sussistano durante l'erogazione di prestazioni. Pertanto, nel caso di un minorenne cittadino svizzero e domiciliato all'estero, i cui padre e madre hanno perso la qualità di assicurati, il rinnovo dei provvedimenti integrativi spetta all'assicurazione invalidità in quanto siano dello stesso genere di quelli concessi inizialmente e si riferiscono allo stesso caso assicurato. Al riguardo le direttive amministrative concernenti l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri all'estero sono difformi da legge e Costituzione.