Art. 91 cpv. 3 LCS. Elusione della prova del sangue. 1. Per assenza del dolo non è data un'elusione della prova del sangue risultante da un'omessa notifica di un infortunio, ove il conducente sia pure per una mancanza inescusabile di prudenza non si sia avveduto del danno causato a un terzo e non sia quindi stato consapevole del suo obbligo di notificare l'infortunio (consid. 2b). 2. L'elusione della prova del sangue mediante ingestione successiva di alcol va negata per assenza di dolo ove tale ingestione non possa essere ragionevolmente spiegata soltanto con il fatto che il conducente s'era reso conto che molto probabilmente sarebbe stata ordinata una prova del sangue e che intendeva eluderla (consid. 3).
42. Urteil des Kassationshofes vom 15. Dezember 1988 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 91 al. 3 LCR. Soustraction à la prise de sang. 1. Faute d'intention dolosive, il n'y a pas de soustraction à la prise de sang résultant du défaut d'annoncer un accident, lorsque le conducteur - même par un défaut de prudence inexcusable n'a pas remarqué le dommage causé par un tiers et n'a ainsi pas pris conscience de ses devoirs en cas d'accident (consid. 2b). 2. La soustraction à une prise de sang par l'ingestion postérieure d'alcool ne doit pas être admise lorsque cette ingestion n'a pas pour seule explication raisonnable que le conducteur avait reconnu qu'une prise de sang serait très probablement ordonnée et qu'il avait l'intention de la rendre inopérante (consid. 3).
Art. 91 cpv. 3 LCS. Elusione della prova del sangue. 1. Per assenza del dolo non è data un'elusione della prova del sangue risultante da un'omessa notifica di un infortunio, ove il conducente sia pure per una mancanza inescusabile di prudenza non si sia avveduto del danno causato a un terzo e non sia quindi stato consapevole del suo obbligo di notificare l'infortunio (consid. 2b). 2. L'elusione della prova del sangue mediante ingestione successiva di alcol va negata per assenza di dolo ove tale ingestione non possa essere ragionevolmente spiegata soltanto con il fatto che il conducente s'era reso conto che molto probabilmente sarebbe stata ordinata una prova del sangue e che intendeva eluderla (consid. 3).