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BGE 114 III 92

Notifica della rivendicazione di beni sequestrati e poi pignorati; tempestività (art. 107 cpv. 4 LEF). L'obbligo di notificare tempestivamente la propria pretesa su beni sequestrati o pignorati incombe, in linea di principio, al terzo solo a partire dal momento in cui egli abbia avuto personalmente sufficiente conoscenza della misura d'esecuzione forzata (consid. 1b) e in cui sia inoltre accertato in modo definitivo, rispettivamente, che il sequestro è ammissibile o che i beni sono pignorabili (consid. 1c). Non è dato un ritardo nella notificazione costitutivo di un abuso di diritto ove sia trascorso circa un mese dal momento in cui il terzo ha avuto conoscenza del sequestro e quello in cui l'ufficio ha voluto procedere al pignoramento o ha rilasciato un verbale di pignoramento menzionante l'assenza di beni, e il terzo abbia differito la notifica della sua pretesa sino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla pignorabilità dei beni in questione (consid. 3a). I requisiti formali della notificazione sono adempiuti se il terzo trasmette all'ufficio delle esecuzioni copia di una lettera da lui indirizzata al creditore procedente con cui fa valere d'avere un diritto sui beni oggetto della misura di esecuzione forzata (consid. 3b).

27 giugno 2014·Volume 114·III·Dossier: B.176/1987·1 visualizzazioni
DE

27. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 10. Februar 1988 i.S. Bank X. (Rekurs)

FR

Annonce de la revendication de biens séquestrés puis saisis; temps opportun (art. 107 al. 4 LP). L'obligation d'annoncer en temps opportun à l'office sa prétention sur des biens séquestrés ou saisis n'incombe en principe au tiers qu'à partir du moment où il a personnellement eu une connaissance suffisante des mesures d'exécution forcée (consid. 1b) et qu'il est en outre juridiquement établi que le séquestre est admissible, respectivement que les biens sont saisissables (consid. 1c). Il n'y a pas de retard dans l'annonce constitutif d'abus de droit lorsque s'est écoulé environ un mois entre le moment où le tiers a eu connaissance du séquestre et celui où l'office voulait procéder à la saisie, respectivement notifier un procès-verbal de saisie mentionnant l'absence de biens, et que le tiers a encore attendu pour annoncer sa prétention l'entrée en force de la décision portant sur le caractère saisissable des biens en cause (consid. 3a). Les exigences formelles de l'annonce sont satisfaites si le tiers transmet à l'office des poursuites la copie d'une lettre adressée au créancier saisissant dans laquelle il prétend avoir un droit sur les biens frappés par la mesure (consid. 3b).

IT

Notifica della rivendicazione di beni sequestrati e poi pignorati; tempestività (art. 107 cpv. 4 LEF). L'obbligo di notificare tempestivamente la propria pretesa su beni sequestrati o pignorati incombe, in linea di principio, al terzo solo a partire dal momento in cui egli abbia avuto personalmente sufficiente conoscenza della misura d'esecuzione forzata (consid. 1b) e in cui sia inoltre accertato in modo definitivo, rispettivamente, che il sequestro è ammissibile o che i beni sono pignorabili (consid. 1c). Non è dato un ritardo nella notificazione costitutivo di un abuso di diritto ove sia trascorso circa un mese dal momento in cui il terzo ha avuto conoscenza del sequestro e quello in cui l'ufficio ha voluto procedere al pignoramento o ha rilasciato un verbale di pignoramento menzionante l'assenza di beni, e il terzo abbia differito la notifica della sua pretesa sino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla pignorabilità dei beni in questione (consid. 3a). I requisiti formali della notificazione sono adempiuti se il terzo trasmette all'ufficio delle esecuzioni copia di una lettera da lui indirizzata al creditore procedente con cui fa valere d'avere un diritto sui beni oggetto della misura di esecuzione forzata (consid. 3b).

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