Art. 93 LEF: Determinazione del minimo vitale quando ambedue i coniugi dispongano di un reddito. Considerazione delle spese per l'alloggio. 1. Per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (consid. 3). 2. Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia la pigione dev'essere ridotta a una misura normale, ove il debitore utilizzi un'abitazione costosa unicamente per comodità eccessiva (consid. 2 e 4).
4. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 7. Juli 1988 i.S. P. (Rekurs)
Art. 93 LP: Calcul du minimum vital lorsque chaque époux réalise un revenu. Prise en considération des frais de logement. 1. Pour calculer la quotité saisissable, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (consid. 3). 2. Le débiteur ne peut certes être contraint par les autorités de poursuite à occuper un logement qui corresponde à ses moyens financiers. Cependant, le loyer doit être réduit à une mesure normale lorsque le débiteur jouit d'une habitation coûteuse uniquement pour un confort exagéré (consid. 2 et 4).
Art. 93 LEF: Determinazione del minimo vitale quando ambedue i coniugi dispongano di un reddito. Considerazione delle spese per l'alloggio. 1. Per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (consid. 3). 2. Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia la pigione dev'essere ridotta a una misura normale, ove il debitore utilizzi un'abitazione costosa unicamente per comodità eccessiva (consid. 2 e 4).