Skip to content

Assurance-accidents

12 aprile 2011·FR·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 137 V 114·7·3,275 parole·~16 min

Regesto

Art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF; art. 85 OAINF; art. 27 OC; campo d'attività dell'INSAI (SUVA); azienda di lavoro a regia. Non si giustifica di differenziare, nell'applicazione dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF, le aziende di lavoro temporaneo e le aziende di lavoro a regia (o di lavoro a prestito in senso improprio) ai sensi dell'art. 27 OC. Di conseguenza, i lavoratori di un'azienda di lavoro a regia il cui carattere è unitario (in casu: attiva nel settore dell'informatica) sono assicurati a titolo obbligatorio presso la SUVA contro i rischi dell'infortunio professionale e delle malattie professionali (consid. 4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (6)

8C_817/2010
8C_256/2009
ATF 113 V 327
ATF 119 V 357
ATF 136 III 283
ATF 123 III 280

Articoli di legge (14)

art. 105 al. 1 LTFart. 90 LTFart. 95 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 82 let. a LTFart. 83 LTFart. 105 al. 2 LTFart. 86 al. 1 let. a LTFart. 66 al. 1 LAAart. 66 al. 2 LAAart. 27 OSEart. 68 al. 1 LAAart. 85 OLAAart. 66 al. 1 let. o LAA

Sentenze correlate