Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_8/2026
Sentenza dell'8 giugno 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Scherrer Reber, Métral, Bollinger,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
A.________,
opponente.
Oggetto
Assicurazione sociale cantonale
(riduzione dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 novembre 2025 (36.2025.42).
Fatti
A.
Mediante modulo datato 28 maggio 2024 e pervenuto alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) il successivo 11 giugno 2024, A.________ (nata nel 1992, nubile, salariata) ha postulato il riconoscimento della riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) per l'anno 2025. Con decisione del 24 novembre 2024 la Cassa ha rifiutato la prestazione sociale richiesta poiché il reddito disponibile di riferimento, determinato in applicazione dell'art. 31 della Legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal/TI; RL 853.100), non avrebbe consentito di riconoscere tale diritto. Con scritto del 13 dicembre 2024, A.________ ha chiesto che il suo caso fosse riconsiderato alla luce di una diminuzione del reddito intervenuta successivamente alla tassazione di riferimento (2022), specificando di avere un impiego fisso al 50 % e un'altra attività con impiego ad ore e che le entrate non le consentivano di far fronte ai suoi bisogni. Dopo avere eseguito l'istruttoria necessaria e proceduto al ricalcolo, la Cassa ha respinto il reclamo con decisione del 30 giugno 2025 poiché il reddito disponibile era superiore al reddito disponibile massimo sussidiabile.
B.
Con sentenza del 17 novembre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurata contro la predetta decisione su reclamo, rinviando gli atti alla Cassa per la determinazione dell'importo della RIPAM da riconoscerle nel 2025. Esso ha ritenuto che, al di fuori dei parametri fiscali, occorresse fondarsi sui dati più recenti (del 2025) non soltanto per quanto concerne il reddito, come correttamente effettuato dalla Cassa, bensì anche per il fabbisogno dell'assicurata.
C.
La Cassa presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su reclamo del 30 giugno 2025.
Chiamata a pronunciarsi, A.________ rinuncia ad esprimersi; così pure il Tribunale cantonale.
Con decreto del 6 marzo 2026 viene concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Se, tuttavia, l'autorità inferiore a cui viene rinviata la causa non ha più alcun margine di manovra perché il rinvio porta unicamente sull'esecuzione (aritmetica) dell'ordine dell'autorità superiore, la sentenza costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti).
Tale eventualità è realizzata nella fattispecie. Essendo tenuta a determinare il diritto dell'opponente alla RIPAM sulla scorta di valori imposti nella sentenza impugnata, la Cassa non dispone di un margine di manovra in concreto.
1.2. Le ulteriori condizioni sono altresì adempiute (cfr. art. 42, 86 cpv. 1 let. d e 100 LTF), sicché il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1; 150 I 154 consid. 2.1). Fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 lett. c e d LTF, relativi ai diritti costituzionali cantonali (art. 95 lett. c LTF) e alle disposizioni in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95 lett. d LTF), non è invece possibile censurare la violazione del diritto cantonale. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale, segnatamente dei diritti fondamentali e - più in particolare - del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost; DTF 150 I 50 consid. 3.2.7; 150 V 340 consid. 2).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2), e a condizione che l'eliminazione del vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2).
2.3. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194). Questo può ad esempio essere il caso per fatti divenuti rilevanti per la prima volta con la decisione impugnata quando l'istanza inferiore si è fondata su un nuovo argomento giuridico con cui le parti non erano state precedentemente confrontate (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3), precisando tuttavia che non si tratta di permettere alla parte negligente di rimediare alla propria mancanza. Infatti, l'esito del procedimento dinanzi all'autorità precedente non è di per sé sufficiente per ammettere la produzione di nova in senso improprio che avrebbero già senz'altro potuto essere prodotti nella procedura cantonale (DTF 143 V 19 consid. 1.2). Se le condizioni per ammettere eccezionalmente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono adempiute, deve essere esposto nel ricorso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 2.3 con riferimenti).
Onere, questo, immancabilmente disatteso dalla ricorrente allorquando riporta cifre e modalità di trattamento delle istanze RIPAM del 2025, non discusse nella sentenza impugnata. In assenza di qualsiasi confronto con le condizioni di ammissibilità appena esposte, tali nuovi fatti e i relativi argomenti non potranno essere considerati.
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui, nel determinare il diritto alla RIPAM, ha ritenuto applicabile il fabbisogno dell'opponente secondo i dati del 2025.
Esula invece dalla presente vertenza, poiché rimasto incontestato, l'accertamento del reddito dell'opponente nel medesimo contesto.
4.
4.1. Il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto i principi e le disposizioni applicabili alla fattispecie (per il diritto cantonale: la LCAMal/TI, il suo regolamento del 29 maggio 2012 [RLCAMal/TI; RL 853.110] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 [Laps/TI; RL 870.100]). È dunque sufficiente farvi rinvio. Giova tuttavia ricordare il contenuto delle disposizioni topiche del caso in esame.
4.2.
4.2.1. Nell'ambito della riduzione dei premi da parte dei Cantoni, l'art. 65 cpv. 3, prima frase, LAMal dispone che essi provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.
4.2.2. Secondo l'art. 30 LCAMal/TI, di principio il reddito di riferimento è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (cpv. 1). Il regolamento stabilisce le norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante (cpv. 2).
Per quanto qui di interesse, l'art. 14 cpv. 2 lett. b RLCAMal/TI prevede che, su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente in caso di diminuzione o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.
L'art. 14 cpv. 4 RLCAMal/TI precisa poi che i dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
4.2.3. L'art. 32a LCAMal/TI sancisce che la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM; cpv. 1). Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:
RDM = costante del 3.8 x 50 % del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps/TI applicabile all'unità di riferimento (cpv. 2).
L'art. 18 RLCAMal/TI (unica disposizione del capitolo sesto "Anno di riferimento delle soglie Laps/TI"), riferito al limite di fabbisogno minimo secondo l'art. 32a LCAMal/TI, specifica che il limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps/TI corrisponde a quello valido per l'anno precedente all'anno di competenza.
Il limite di fabbisogno minimo è riferito alla "Soglia di intervento" fissata all'art. 10 cpv. 1 Laps/TI. Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate (art. 10 cpv. 2 Laps/TI; per gli anni 2025 e 2026, si veda il Decreto esecutivo sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 25 settembre 2024 [stato 1° gennaio 2025]).
4.3. Nell'ottica di meglio delimitare la problematica, è dunque utile ricordare che se il reddito disponibile di riferimento supera il reddito disponibile massimo, il sussidio è escluso; se è inferiore, il sussidio è di principio dato e si determina l'importo del medesimo. Come definitivamente esposto dalla Corte cantonale, nel caso concreto il reddito disponibile dell'opponente da prendere in considerazione è pari a fr. 34'555.- e gli importi del suo fabbisogno sono di fr. 18'182.- nel 2024 e di fr. 18'709.- nel 2025. Applicando la formula dell'art. 32a cpv. 2 LCAMal si ottiene, rispettivamente, un reddito disponibile massimo di fr. 34'545.80 e di fr. 35'547.10. Di conseguenza, nel primo risultato - a cui giunge la Cassa - il reddito disponibile di riferimento dell'opponente è superiore al reddito disponibile massimo, mentre è inferiore nel secondo, preteso dall'opponente.
5.
5.1. La Corte cantonale ha rilevato che, come dimostrato dai decreti esecutivi in tema RIPAM emessi dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 LCAMal/TI) negli ultimi anni, la tassazione cui far capo è sempre di tre anni precedente il periodo da sussidiare. Ciò è dovuto al fatto che i dati fiscali definitivi possono impiegare del tempo per essere emessi. I redditi più datati (e quindi non soggetti ad eventuali indennità di rincaro e dunque più bassi) sono rapportati ad un fabbisogno successivo di due anni (ossia dell'anno precedente quello da sussidiare) e sono di conseguenza aggiornati al costo della vita. Nel caso concreto, la tassazione di riferimento non era utilizzabile e la Cassa ha accertato i redditi al di fuori della tassazione facendo capo ai dati del 2025, ossia tre anni dopo quelli oggetto della tassazione del 2022. Dati, questi, stabiliti da un'autorità che non è quella di tassazione, con una procedura diversa e che sono aggiornati al rincaro. Seguendo la tesi della Cassa, soltanto i valori dei redditi sarebbero aggiornati al costo attuale della vita, non invece quelli per il fabbisogno, il quale corrisponderebbe a quello dell'anno trascorso e non a quello da sussidiare.
5.2. I giudici cantonali hanno quindi osservato che, da un punto di vista sistematico, l'art. 18 RLCAMal/TI è inserito in un capitolo che appare "avulso" e non chiarisce il contesto della sua applicazione. La norma non esclude l'ipotesi di accertamento del diritto al di fuori della tassazione applicabile e neppure la sua lettera chiarisce la costellazione a cui si riferisce, lasciando intendere la sua applicabilità in ogni caso. A mente del Tribunale cantonale, onde evitare che il diritto cantonale svuoti l'art. 65 cpv. 3 LAMal di senso e portata, quando subentra una mutazione occorre considerare le condizioni economiche più recenti non solo per le entrate finanziarie e l'effettività della sostanza, ma anche per le uscite. Secondo la Corte ticinese, l'applicazione dell'art. 18 RLCAMal/TI a due costellazioni diverse (accertamento del reddito applicabile in base ai dati fiscali ed al di fuori degli stessi) comporta inoltre una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica che, in questo caso, non è giustificata dall'eccezione giurisprudenziale di schematismo nella procedura della riduzione dei premi. L'accertamento del diritto al di fuori dei parametri fiscali è un'eccezione, non frequente e non può, per uniformità, essere assimilato al caso ordinario del diritto alla RIPAM sulla base dei dati fiscali. Il Tribunale cantonale ha dunque precisato che l'art. 18 RLCAMal/TI va interpretato restrittivamente, limitandone l'applicazione ai casi in cui l'accertamento avviene sulla base dei dati fiscali; al di fuori degli stessi, per il fabbisogno va applicato l'ultimo dato disponibile stabilito in base alla Laps/TI. Nel caso concreto, quello riferito all'anno 2025.
6.
La Cassa ricorrente insorge anzitutto per violazione del diritto federale (art. 65 LAMal), ritenendo che la sentenza cantonale costituisca un'ingiustificata ingerenza nell'autonomia cantonale nella disciplina del diritto alla RIPAM. Essa sostiene che la prassi fondata sugli art. 32a LCAMal/TI e 18 RLCAMal/TI non contrasti con la LAMal. A suo dire, l'art. 18 RLCAMal/TI imporrebbe in tutte le costellazioni (indipendentemente dalla presenza o meno di tassazioni determinanti) di riferirsi al dato dell'anno precedente alla richiesta/anno di competenza. Tale disposto non sarebbe "avulso dal contesto" ma consentirebbe decisioni tempestive e permetterebbe di "evitare discriminazioni legate al momento di deposito della domanda" in funzione dell'adeguamento delle soglie Laps/TI. La ricorrente fa inoltre valere una violazione degli art. 8 e 9 Cost. , sostenendo che la soluzione a cui è giunta la Corte cantonale sarebbe arbitraria e fondata su una comprensione errata dell'art. 18 RLCAMal/TI. Essa ribadisce che l'interpretazione cantonale creerebbe nuove (e più gravi) disparità anziché sanarle anche tra gli assicurati per i quali il diritto alla RIPAM va determinato al di fuori dei parametri fiscali, introducendo dei redditi disponibili massimi differenti a seconda del momento di inoltro della domanda o dell'evoluzione procedurale (ad es. con la presentazione di reclami in attesa dei nuovi valori). Per queste ragioni, essa invoca la legittimità di uno schematismo, reputando prevalente l'esigenza di applicare in modo uniforme il limite di fabbisogno Laps/TI come disposto dall'art. 18 RLCAMal/TI.
7.
7.1. Secondo la giurisprudenza, i Cantoni godono di un'importante libertà nel disciplinare il diritto alla riduzione dei premi. Le disposizioni da essi emanate in tale ambito costituiscono, in linea di principio, diritto cantonale autonomo di esecuzione del diritto federale. Tale autonomia è tuttavia limitata dal fatto che le disposizioni d'esecuzione non devono violare il senso e lo spirito della legislazione federale né comprometterne lo scopo (DTF 149 I 172 consid. 5.3.2; 145 I 26 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015 consid. 5.2).
7.2. La riduzione individuale dei premi mira ad attenuare l'onere dei premi dell'assicurazione malattie per le persone in condizioni economiche modeste. Essa costituisce pertanto un elemento di solidarietà a favore dei ceti della popolazione meno abbienti (DTF 149 I 172 consid. 5.4; 145 I 26 consid. 6.3; 136 I 220 consid. 6.2.1; DTF 122 I 343 consid. 3g/bb). Nel Messaggio concernente il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie e la revisione parziale della LAMal del 21 settembre 1998, il Consiglio federale ha precisato che, in merito all'art. 65 cpv. 3 LAMal, nell'esaminare se gli assicurati hanno diritto ad una riduzione dei premi i Cantoni si basano sostanzialmente su dati fiscali. In numerosi casi essi rappresentano una base di calcolo poco attuale, il cui valore può essere solo provvisorio, in particolare nei Cantoni che prevedono ancora periodi fiscali biennali. Di conseguenza, in caso di sostanziali modifiche della tassazione, le autorità non riescono a reagire in modo sufficientemente duttile, e in generale si può constatare una scarsa flessibilità e attualizzazione della base di calcolo. In alcuni casi (modifica dello stato civile, nascita di un figlio, disoccupazione ecc.) questa rigidità può comportare uno svantaggio non indifferente per l'assicurato. I Cantoni devono pertanto considerare, nell'esame delle condizioni di ottenimento, le più recenti circostanze economiche e famigliari. Questo non significa rinunciare ai dati fiscali quali base di calcolo, quanto piuttosto introdurre criteri che permettano, in caso di peggioramento della situazione economica o di modifica dello stato civile, di valutare le eventuali condizioni di ottenimento sulla base di dati più attuali (FF 1999 I 687, 734; cfr. anche DTF 149 I 172 consid. 5.4).
7.3. È senz'altro utile menzionare alcuni interventi emersi durante la seduta del Consiglio degli Stati del 15 marzo 1999, in cui è stata accettata una modifica del progetto del Consiglio federale relativamente all'art. 65 cpv. 3 LAMal (l'introduzione dell'inciso "su richiesta particolare dell'assicurato"; BU 1999 S 169 segg.; cfr. FF 1999 I 687, 750). Il Consiglio degli Stati (seguito dal Consiglio nazionale nella seduta del 31 maggio 1999, cfr. BU 1999 N 799) ha adottato la proposta della propria Commissione della sicurezza sociale e della sanità a discapito di quella formulata dal Consigliere agli Stati Willy Loretan, tendente in particolare a considerare soltanto cambiamenti delle circostanze economiche significativi e presumibilmente durevoli, anziché quelli più attuali ("Nur bei einer erheblichen und voraussichtlich länger dauernden Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse sollen gemäss meinem Antrag die Anspruchsberechtigung und der Anspruchsumfang überprüft werden. Bei der Umschreibung der vorausgesetzten Einkommens- und Familienverhältnisse genügt das Adjektiv «aktuell»"; [BU 1999 S 171]). In questo contesto, l'allora Presidente della Confederazione Ruth Dreifuss aveva ribadito che "Les cantons restent absolument libres, en fait, de choisir le système qu'ils veulent pour la définition des bénéficiaires; nous leur donnons ici des indications sur des points auxquels tous les systèmes devraient répondre", aggiungendo che "il est important de montrer que le législateur, qui a pour responsabilité de veiller à ce que l'objectif social de la loi soit atteint, fixe ces principes généraux. Ces principes généraux permettent, le cas échéant, de faire valoir une contradiction entre le droit cantonal et le droit fédéral. Mais c'est tout ce qu'ils permettent. [...]. Ils permettent d'attaquer, éventuellement, une loi cantonale qui ne prévoirait pas un mécanisme pour la prise en considération de la situation actuelle" (ibid.).
7.4.
7.4.1. Da quanto precede emerge che l'interpretazione proposta dalla Corte ticinese delle norme cantonali in questione non viola i principi sanciti dal diritto federale, anzi, le rende compatibili e coerenti con gli stessi. La considerazione dei medesimi dati annuali più recenti non soltanto per quanto concerne il reddito, ma anche per il fabbisogno, asseconda la volontà del legislatore federale. Come visto, anche da un punto di vista storico e teleologico l'art. 65 cpv. 3, prima frase, LAMal è stato concepito proprio per avvalorare l'importanza dei dati economici più recenti. Il vincolo ad un fabbisogno meno attuale (come previsto per tutte le costellazioni dall'art. 18 RLCAMal/TI) pur accertando e ritenendo un reddito più recente compromette, invece, lo scopo della legislazione federale. In questo senso, le argomentazioni sollevate nel ricorso sono prive di pertinenza. La minore "tempestività" delle decisioni è infatti già insita nell'architettura del sistema medesimo, poiché proprio per la natura stessa delle procedure di riduzione dei premi come quella in esame, al di fuori della tassazione fiscale determinante, è necessario e previsto un ulteriore accertamento dei valori da considerare. Situazione, questa, verificatasi anche nella presente procedura avendo la Cassa accertato il reddito dell'opponente nell'anno da sussidiare, senza che la considerazione dell'uno o dell'altro valore del limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps/TI possa aver reso tale compito sensibilmente più gravoso.
7.4.2. Neppure può fare breccia il preteso opportunismo in relazione al momento di deposito delle domande di riduzione dei premi. La possibilità di considerare le stesse circostanze economiche più recenti, tra reddito e fabbisogno, è data su richiesta delle persone interessate proprio perché, rispetto ai soli dati fiscali esistenti, la loro situazione economica si è compromessa. Realtà, questa, che deve pur sempre essere comprovata. Mal si comprende in che modo tale aspetto possa costituire un vantaggio, in generale o rispetto ai casi in cui le circostanze economiche di altri assicurati (e con esso il diritto alla prestazione) siano state accertate prima dell'aggiornamento dei limiti di fabbisogno ai sensi della Laps/TI. Non risulta in effetti sostenibile, se non irragionevole, l'eventuale pianificazione del momento di deposito della richiesta in base all'aggiornamento di quest'ultimo valore, per sua natura incerto, accollandosi il rischio di ritardare l'esame del diritto alla prestazione ed essere tenuti ad anticipare (provvisoriamente o definitivamente, in funzione dell'esito della procedura) il pagamento integrale del premio di cassa malati. Oltre a ciò, prima dell'eventuale aggiornamento del limite di fabbisogno, il diritto alla riduzione dei premi deve comunque essere esaminato sulla base dei medesimi valori annuali. Un ricalcolo fondato su un'ulteriore modifica delle circostanze economiche, se del caso riferite allo stesso periodo di un limite del fabbisogno eventualmente aggiornato, non appare escluso, di principio, mediante l'inoltro di un'istanza di revisione della decisione concernente il diritto alla prestazione (si noterà che il diritto cantonale ticinese stesso prevede un tale istituto agli art. 29 seg. RLCAMal/TI, applicabile al verificarsi di una delle situazioni previste all'art. 14 RLCAMal/TI).
7.5. La legittimità di uno schematismo al fine di un'applicazione uniforme dell'art. 18 RLCAMal/TI non è dunque giustificata. L'interpretazione proposta dalla Corte ticinese, limitando l'applicazione di tale disposto ai casi in cui l'amministrazione procede all'accertamento del diritto alla riduzione dei premi in base ai dati fiscali applicabili, come visto, è conforme all'art. 65 cpv. 3 LAMal. Essa resiste pertanto alla critica di arbitrio ed è compatibile con la garanzia costituzionale dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 146 II 56 consid. 9.1).
8.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto e la sentenza cantonale di rinvio confermata. Le spese giudiziarie saranno quindi poste a carico della Cassa ricorrente, che agisce in causa a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 66 cpv. 4 a contrario). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, non patrocinata, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni e, del resto, neppure ha preteso di aver sostenuto costi rilevanti in relazione al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF; DTF 134 I 184 consid. 6.3).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 8 giugno 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi