Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_585/2025
Sentenza del 9 aprile 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Bollinger,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Samuel Maffi,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (restituzione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 settembre 2025 (33.2025.18).
Fatti
A.
B.________, nata nel 1926 e deceduta nel 2019, vedova, ha beneficiato di prestazioni complementari dal 1997 al 2019. Con e-mail dell'11 novembre 2021 l'avv. Samuel Maffi, in rappresentanza di due dei tre eredi di B.________ (C.________ e D.________), ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) che nell'ambito della successione era in atto una procedura di regolarizzazione di beni che non erano mai stati dichiarati fiscalmente dall'assicurata, chiedendo quale documentazione necessitasse l'amministrazione per il recupero delle eventuali prestazioni complementari percepite indebitamente. Gli averi bancari non dichiarati consistevano in un conto deposito titoli in Italia (valore alla data del decesso di circa fr. 166'000) e di beni immobili in comproprietà in Italia (del valore di circa fr. 9'904.18). Con decisione del 23 agosto 2023, confermata su opposizione il 14 maggio 2025, la Cassa ha considerato adempiuti i requisiti del reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP. Ritenuto il termine di prescrizione di 15 anni previsto dal diritto penale (art. 25 cpv. 2 LPGA), essa ha chiesto all'erede avv. A.________, in virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA (RS 830.11), la restituzione delle prestazioni complementari percepite dalla defunta assicurata dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2019 per un importo di fr. 79'136, oltre a fr. 55'696.40 di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia e fr. 43'005.85 di spese di malattia.
B.
Con sentenza del 4 settembre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'avv. A.________ contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2025.
C.
L'avv. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo l'annullamento della medesima e della decisione su opposizione del 14 maggio 2025. In subordine, chiede sostanzialmente che essa sia riformata tenendo conto della reale quota di prestazioni indebitamente percepite.
Chiamata a pronunciarsi, la Cassa postula la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha replicato spontaneamente.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (art. 105 cpv. 2 LTF), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato la restituzione delle prestazioni complementari richiesta dalla Cassa.
3.
3.1. In entrata al proprio memoriale, oltre a formulare una proposta di definizione extragiudiziale della vertenza, il ricorrente limita le proprie contestazioni al tema della perenzione della restituzione delle prestazioni complementari, nonché alla questione dell'erosione/ammortamento della somma posseduta e non dichiarata. In merito alla perenzione, egli si rimette al giudizio del Tribunale federale facendo appello ad un esame d'ufficio. Per il resto, il ricorrente ritiene necessario procedere ad un ammortamento degli averi non dichiarati poiché l'assicurata, al loro esaurimento, non sarebbe più riuscita a far fronte ai propri bisogni vitali (situazione ben nota alla Cassa), dovendo quindi fare ipoteticamente capo a prestazioni complementari che non avrebbe percepito indebitamente. A sostegno di tale tesi, si riferisce all'art. 23 OPC/AVS-AI (RS 831.301) e alla sentenza 9C_968/2012 del 22 ottobre 2013 citata dal Tribunale cantonale medesimo.
3.2. Il ricorso è destinato all'insuccesso. L'appello ad un esame d'ufficio, senza alcun confronto con i considerandi della sentenza impugnata, disattente l'onere minimo di motivazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Una violazione manifesta del diritto, del resto, non è ravvisabile in concreto, sicché la censura è inammissibile. A proposito del preteso ammortamento della somma non dichiarata dall'assicurata, la tesi difesa dal ricorrente non può convincere. Le motivazioni esposte dall'autorità inferiore risultano conformi alla giurisprudenza - compresa quella citata nel ricorso - di cui il ricorrente non auspica peraltro la modifica (sulle rispettive condizioni, cfr. DTF 150 II 105 consid. 5.8). In queste condizioni, è sufficiente rinviare a quanto esposto dai primi giudici (art. 109 cpv. 3 LTF), senza che sia necessario pronunciarsi ulteriormente sulla vertenza.
4.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 aprile 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi