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Invalidenversicherung

22 novembre 2010·DE·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 V 381·9·2,978 parole·~15 min

Regesto

Art. 22 cpv. 2 LPGA; art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI; consenso al versamento di rendite arretrate nelle mani di terzi. Dal momento che le esigenze riguardo ad un valido consenso al versamento di rendite arretrate nelle mani di terzi non possono essere più severe di quelle stabilite in DTF 135 V 2 riguardo alla cessione di prestazioni di assicurazioni sociali, la giurisprudenza relativa all'art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI è adattata nel senso di un allentamento delle condizioni per il versamento nelle mani di terzi (consid. 5 preambolo). Pertanto, l'esigenza della sufficiente conoscenza dell'atteso pagamento di rendite arretrate al momento del rilascio del consenso scritto e, in particolare, della già resa relativa decisione da parte degli organi competenti può essere mantenuta nella sola misura in cui devono essere determinabili contenuto, debitore e fondamento giuridico della prestazione di cui è prevista la compensazione (consid. 5.1). Inoltre, l'utilizzo di un formulario speciale per il consenso al versamento nelle mani di terzi non costituisce più un requisito imperativo di validità (consid. 5.2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (6)

8C_411/2010
9C_27/2008
BGE 118 V 88
BGE 131 V 242

Citato da (2)

Articoli di legge (18)

Art. 95 BGGArt. 97 Abs. 1 BGGArt. 66 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 2 BGGArt. 65 Abs. 4 lit. a und Art. 66 Abs. 1 BGGArt. 65 BGGArt. 22 AbsArt. 50 IVGArt. 85bis IVVArt. 85bis Abs. 2 lit. b IVVArt. 22 ATSGArt. 22 Abs. 2 lit. a ATSGArt. 85bis Abs. 1 IVVArt. 50 Abs. 2 IVGArt. 22 Abs. 2 ATSGArt. 85bis Abs. 1 Satz 1 AHVGArt. 85bis Abs. 2 lit. a IVV

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