Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_262/2026
Sentenza dell'8 luglio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2026 (35.2025.92).
Fatti
A.
Con decisione del 1° settembre 2025, confermata su opposizione l'8 ottobre 2025, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha rifiutato di concedere ulteriori prestazioni assicurative (in particolare, di cura medica) in relazione all'infortunio dell'8 novembre 2023.
B.
Con sentenza del 23 marzo 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la predetta decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale in data 22 aprile 2026 (timbro postale) contro tale sentenza.
Mediante decreto del 24 aprile 2026, alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio al 21 maggio 2026 per inoltrare la versione completa della sentenza impugnata, con l'indicazione esplicita che il medesimo non concerneva il vizio di motivazione del memoriale, sanabile entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio.
Con scritto del 19 maggio 2026 (timbro postale), la ricorrente ha prodotto la pagina mancante della sentenza impugnata e ha inoltrato una motivazione aggiuntiva.
Diritto
1.
La motivazione aggiuntiva, trasmessa soltanto il 19 maggio 2026, è tardiva rispetto al termine non prorogabile di 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza impugnata, scaduto l'11 maggio 2026 (art. 100 cpv. 1 e 47 cpv. 1 LTF, in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). Essa non può pertanto essere considerata.
2.
Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
3.
3.1. Dopo avere in particolare vagliato l'insieme della documentazione ritenuta pertinente, il Tribunale cantonale ha tutelato il parere espresso dalla Dr. med. B.________, medico interno dell'opponente, secondo cui i postumi residuali dell'infortunio non erano oggettivamente peggiorati rispetto a quelli constatati in occasione della chiusura del caso risalente al 1° aprile 2025, e l'intervento chirurgico prospettato dal Dr. med. C.________ (consultato privatamente dalla ricorrente) non era indicato dal profilo medico. I giudici cantonali hanno esposto esaurientemente le ragioni a fondamento del loro giudizio, rilevando segnatamente il confronto approfondito della Dr. med. B.________ con la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, nonché l'assenza di dubbi, neppure lievi, atti a minare l'affidabilità della sua valutazione. La Corte ticinese ha quindi rinunciato ad esperire una perizia medica giudiziaria, visto che la stessa non avrebbe verosimilmente fornito nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
3.2. La ricorrente lamenta l'insufficiente considerazione del parere del Dr. med. C.________ rispetto a quello della Dr. med. B.________, nonché il mancato esperimento di una perizia medica esterna e indipendente. Tuttavia, ella omette totalmente di sostanziare le proprie tesi e di confrontarsi con le considerazioni esposte dalla Corte cantonale, come sarebbe invece suo onere.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 8 luglio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi