Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_933/2026
Sentenza del 29 luglio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Koch,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Tuto Rossi e/o Sarah Baronetto,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Carcerazione di sicurezza,
ricorso contro la decisione emanata il 19 giugno 2026 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (17.2026.136 [17.2025.1+32+131+263 + 17.2026.65]).
Fatti
A.
A.a. Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte delle assise criminali ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, truffa, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Lo ha condannato a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per sette anni.
A.________ ha impugnato il giudizio di primo grado presso la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
A.b. Con sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del 1° luglio 2025 con la quale era stata respinta la sua domanda di scarcerazione.
A.c. Con sentenza 7B_268/2026 del 30 marzo 2026, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del 16 febbraio 2026 con la quale era stata respinta la sua istanza di scarcerazione.
B.
Con sentenza del 19 giugno 2026, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, truffa, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Lo ha condannato tra le altre cose a una pena detentiva di cinque anni e tre mesi (da dedursi la carcerazione preventiva e di sicurezza sofferta così come il periodo di esecuzione anticipata della pena). Ha disposto la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni.
Con decisione del 19 giugno 2026, la Corte di appello e di revisione penale ha inoltre disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza di A.________.
C.
A.________ impugna quest'ultima decisione con un ricorso in materia penale del 15 luglio 2026, chiedendo in via principiale l'annullamento della stessa e la sua scarcerazione.
In via subordinata, postula che la decisione impugnata sia riformata nel senso che venga disposta la sua scarcerazione, eventualmente accompagnata da misure sostitutive alla stessa che egli elenca nel ricorso.
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. La Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino rinuncia a formulare una risposta al ricorso e rinvia ai considerandi della decisione impugnata. Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino è rimasto silente.
Diritto
1.
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il gravame è di massima ammissibile.
2.
Il ricorrente a ragione non contesta l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico. A tal proposito ci si può quindi limitare a rinviare alle pertinenti considerazioni della decisione impugnata.
3.
3.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).
In questa sede, egli tuttavia si limita in buona sostanza a ribadire censure già sollevate nelle precedenti procedure ricorsuali e già respinte dal Tribunale federale. Ciò è segnatamente il caso laddove egli censura una violazione del divieto di discriminazione, oppure critica la valutazione dei suoi legami familiari e personali con l'Italia svolta dall'istanza inferiore (v. sentenze 7B_268/2026 del 30 marzo 2026 consid. 4; 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3.5.1).
Anche laddove la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente potrebbe riavviare in Italia un'attività lavorativa, si rileva che tale circostanza era già stata considerata, insieme alle altre, per ritenere dato un concreto pericolo di fuga nei suoi confronti (v. sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3.4.1). Il fatto che la Corte cantonale abbia preso in considerazione tale possibilità, pertanto nemmeno smentita dal ricorrente, nella valutazione dell'insieme delle ulteriori circostanze concrete per valutare i suoi legami con la vicina penisola non viola il diritto federale.
Nella misura in cui il ricorrente adduce di non disporre dei mezzi finanziari necessari "per vivere clandestinamente all'estero", egli si prevale di fatti non accertati dalla Corte cantonale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), senza formulare alcuna censura conforme ai requisiti che permettano al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie riportata nella decisione impugnata (cfr. DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2, 16 consid. 1.3.1).
Laddove il ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare che la "prospettiva della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 86 CP" sarebbe ormai prossima, egli perde di vista che la possibilità di una liberazione condizionale di principio non dev'essere considerata (cfr. DTF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 160 consid. 4.2; sentenze 7B_1287/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 3.2.1; 1B_643/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 2.5.1). Egli nemmeno adduce circostanze che giustificherebbero eccezionalmente una deroga a tale principio (cfr. DTF 143 IV 160 consid. 4.2; sentenze 7B_1287/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 3.2.1; 1B_495/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 6.2.2).
In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto.
4.
4.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza.
4.2. La Corte cantonale ha escluso la possibilità di adottare misure sostitutive alla carcerazione, adducendo che nessuna di esse risulterebbe sufficiente vista la presenza di un rischio pronunciato di fuga in capo al ricorrente.
4.3. Contrariamente alla censura ricorsuale, non può essere rimproverata alla Corte cantonale alcuna violazione dell'obbligo di motivazione, ritenuto che essa ha sufficientemente spiegato perché non ha ritenuto sufficiente adottare misure sostitutive alla carcerazione. I motivi alla base di tale valutazione, che contrariamente all'assunto ricorsuale considera sia le singole misure che una loro combinazione, sono chiaramente indicati nella decisione impugnata, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa (cfr. DTF 150 III 1 consid. 4.5 e rinvii).
Per il resto, il rifiuto di adottare misure sostitutive alla carcerazione di sicurezza, come già evidenziato nella sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 (consid. 4.4.2), poggia sulla consolidata giurisprudenza, rettamente applicata nel caso di specie dalla Corte cantonale, e va in quanto tale confermato.
5.
5.1. Il ricorrente critica la proporzionalità della carcerazione di sicurezza.
5.2. In merito alla durata della carcerazione di sicurezza, il ricorrente, a ragione, non adduce che la durata della stessa potrebbe già superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP; DTF 143 IV 168 consid. 5.1, 160 consid. 4.1; 139 IV 270 consid. 3.1).
5.3. Il ricorrente, in carcere dal 26 giugno 2023, è stato condannato in prima istanza a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi. In appello, la condanna è stata ridotta a una pena detentiva di cinque anni e tre mesi. Vista la durata della pena detentiva ancora da espiare, è a giusta ragione che la Corte cantonale non ha ritenuto problematica la proporzionalità della durata della carcerazione di sicurezza.
6.
Ne segue che il ricorso, per quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 29 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara