Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_607/2024
Sentenza del 19 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Kölz,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2024
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.15).
Fatti
A.
A.a. Il 12 ottobre 2022 alle ore 14:05, A.________ (in seguito: il denunciante) si è presentato presso la gendarmeria di Bellinzona, denunciando di aver subito un incidente alle ore 12:05 di quello stesso giorno su via xxx in territorio di Y.________, sulla corsia in direzione di Z.________. Mentre sarebbe stato fermo in colonna all'altezza della stazione di servizio B.________, un motoveicolo l'avrebbe sorpassato, urtando e rompendo lo specchietto retrovisore sinistro della sua automobile.
A.b. Grazie alla testimonianza di un agente di sicurezza intento a dirigere il traffico a poca distanza dal luogo dell'incidente e che aveva visto le prime quattro cifre della targa a cinque cifre, la polizia era riuscita a risalire a C.________ quale titolare del possibile motoveicolo che avrebbe urtato il mezzo del denunciante. Era poi emerso che quel giorno il motoveicolo sarebbe stato utilizzato dal figlio di C.________, D.________, ragazzo minorenne, per recarsi a scuola. Quest'ultimo aveva confermato di essere stato lui alla guida e di essere transitato sulla predetta strada a quella stessa ora il giorno dell'incidente, ma di non essersi accorto di aver urtato un'autovettura.
Dopo aver proceduto ad ulteriori accertamenti e a vari interrogatori, la polizia, nel suo rapporto del 9 novembre 2022 trasmesso alla Sezione della circolazione del Cantone Ticino, non ha potuto confermare che alla guida del motoveicolo vi fosse D.________ e ha escluso altri possibili conducenti, tra cui C.________.
A.c. Nei mesi di novembre e dicembre 2023, il denunciante, dopo essere venuto a conoscenza della mancata trasmissione della sua denuncia al Ministero pubblico del Cantone Ticino, ha ripetutamente preso contatto e scritto a diverse autorità penali, tra cui la gendarmeria di Bellinzona, la Magistratura dei minorenni e lo stesso Ministero pubblico, postulando una "ricerca di incarto con denuncia" e chiedendo che la sua denuncia venisse trasmessa "direttamente e con urgenza" a quest'ultimo "per valutare eventuali complementi d'indagine sulla base di quanto da [lui] indicato nell'istanza probatoria trasmessa alla Magistratura dei minorenni in data 31.10.2023 e in altri scritti inviati al Ministero pubblico".
A.d. In data 8 gennaio 2024, in seguito allo scritto del 29 dicembre 2023 del denunciante intitolato "richiesta urgente di completamento di indagini", il Procuratore generale del Cantone Ticino ha acquisito agli atti della documentazione dell'incarto amministrativo AMM.2023.911, in particolare una lettera del 13 dicembre 2023 del capo area ed una e-mail del 18 dicembre 2023 del capo staff della gendarmeria di Bellinzona, in risposta agli scritti del denunciante, nonché un estratto del giornale cantonale relativo all'incidente avvenuto il 12 ottobre 2022.
A.e. Con e-mail del 9 gennaio 2024, l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Canton Ticino ha trasmesso al Ministero pubblico copia del rapporto del 9 novembre 2022 della polizia cantonale, comunicando di aver proceduto "con una archiviazione interna del caso, perché il secondo protagonista del sinistro non [era] stato identificato".
B.
B.a. Con decisione del 10 gennaio 2024, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all'incidente del 12 ottobre 2022. Egli ha ritenuto che essendo ipotizzabili soltanto delle contravvenzioni, la competenza per il perseguimento penale spetterebbe di principio all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. Ha poi precisato che dal rapporto del 9 novembre 2022 redatto dalla polizia risulterebbe che l'unica persona interrogata quale imputato sarebbe il minorenne D.________; ciò renderebbe il procedimento di competenza della Magistratura dei minorenni, anziché dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. In ogni caso, indipendentemente dall'età dell'autore del reato, la competenza del Ministero pubblico non sarebbe data.
B.b. Con sentenza del 26 aprile 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, negata la qualità di danneggiato del denunciante, ha dichiarato irricevibile il reclamo da lui presentato il 16 gennaio 2024 contro il decreto di non luogo a procedere del 10 gennaio 2024.
C.
A.________ (in seguito: il ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare l'incarto alla Corte dei reclami penali affinché dichiari il gravame ricevibile e lo esamini nel merito, essendo quest'ultima "tenuta ad annullare il decreto di non luogo a procedere del 10.01.2024" ed essendo la "Procuratrice pubblica (...) tenuta ad evadere la denuncia tenendo conto della competenza in materia di circolazione stradale e della competenza del Ministero pubblico allo scopo di procedere agli accertamenti dovuti a seguito delle nuove prove segnalate".
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è di massima ammissibile. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di avergli negato la qualità di danneggiato e quindi di accusatore privato. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_167/2023 del 28 luglio 2023 consid. 1.2 e rinvii). Con il diniego della qualità di accusatore privato, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per esso, l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 1B_446/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1, non pubblicato in: DTF 147 IV 269; DTF 139 IV 310 consid. 1) e, per quanto incidentale nel contesto del procedimento penale che si potrebbe ancora svolgere davanti alle autorità competenti, gli causa un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza 7B_167/2023 citata consid. 1.2 e rinvii). Il ricorso è pertanto di massima ricevibile per i motivi esposti, essendo peraltro anche tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare in modo conciso per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali o lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se esse sono state motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 148 IV 356 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 e rinvii).
3.
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; 139 II 233 consid. 3.2; sentenza 1B_227/2023 del 15 giugno 2023 consid. 2.2).
Nella fattispecie, il ricorrente - il quale, nella sua lunga esposizione, critica a più riprese la valutazione degli elementi di prova che risultano dall'incarto cantonale - presenta sostanzialmente argomenti di merito riguardanti i fatti oggetto della denuncia penale, ciò che è tuttavia inammissibile siccome esula dal tema del litigio (cfr. sentenza 7B_1100/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 4 e rinvii).
4.
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avergli negato, a torto, la sua qualità di danneggiato e di conseguenza la sua legittimazione a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico.
4.2.
4.2.1. Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Una parte che non è concretamente danneggiata da una decisione difetta della legittimazione a ricorrere e il suo gravame è di conseguenza inammissibile (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; sentenza 6B_1427/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3.2). È in particolare parte l'accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, l'accusatore privato è il danneggiato che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. La nozione di danneggiato è definita dall'art. 115 cpv. 1 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (DTF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3). Per essere direttamente toccata, la parte lesa deve subire un danno in relazione di causalità diretta con il reato perseguito. Le persone che subiscono un pregiudizio indiretto, o di riflesso, non sono quindi lese e sono terzi che non hanno accesso allo statuto di parte nel procedimento penale (DTF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; sentenza 7B_167/2023 citata consid. 4.3.1).
4.2.2. Secondo la giurisprudenza federale in relazione alle disposizioni penali della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), le norme di circolazione stradale tutelano direttamente la fluidità del traffico sulle strade pubbliche. Interessi individuali quali la vita e l'integrità personale o la proprietà, rispettivamente il patrimonio, sono protetti soltanto indirettamente. Pertanto, un danno puramente materiale causato da una violazione delle norme di circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr non costituisce una violazione diretta di un diritto individuale ai sensi dell'art. 115 CPP, ma solo una conseguenza indiretta della violazione delle stesse norme di circolazione stradale. Alla base di tale decisione si è tenuto conto del fatto che i danni alla proprietà ai sensi dell'art. 144 CP commessi per negligenza non sono punibili e che non esiste una base legale espressa, necessaria ai sensi dell'art. 1 CP, per una deroga a questo principio nel campo delle infrazioni al codice della strada. A ciò si aggiunge il fatto che, per i danni causati dai proprietari di veicoli a motore, esiste un obbligo generale di assicurazione (art. 58 segg. LCStr). Quest'ultimo mira anche a risarcire i danni materiali causati da una violazione delle norme del codice della strada. Ne consegue che, in linea di massima, non è necessaria una partecipazione supplementare della persona lesa ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 in relazione all'art. 65 LCStr nel procedimento penale per violazione delle norme della circolazione stradale per far valere le proprie pretese civili (DTF 138 IV 258 consid. 4; sentenza 6B_531/2016 del 5 maggio 2017 consid. 3.3). Di conseguenza, la persona che, nell'ambito di un incidente della circolazione, ha subito unicamente un danno materiale a seguito di una violazione delle norme di circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr non è lesa direttamente nei suoi diritti ex art. 115 cpv. 1 CPP (DTF 138 IV 258 consid. 4).
Nella citata giurisprudenza pubblicata nella DTF 138 IV 258 consid. 3.1.3, il Tribunale federale ha invece espressamente lasciato aperta la questione di sapere se, in caso di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, la persona che ha subito un danno poteva partecipare al procedimento penale in qualità di parte lesa. Non vi è ragione, nella fattispecie, di esaminare ulteriormente la questione, visto quanto segue (cfr. consid. 4.3
infra).
4.3.
4.3.1. Il ricorrente fa valere che l'autore dell'incidente, con la sua manovra di sorpasso "a distanza ravvicinata (...) per di più magari su linea continua", avrebbe non solo danneggiato cose materiali, quantomeno nella forma del dolo eventuale, ma bensì avrebbe preso il rischio di "ferire - quand'anche gravemente - gli altri utenti della strada". Per questa "circolazione spericolata e spregiudicata del motociclista", quest'ultimo sarebbe stato da indagare "anche sotto l'art. 90 cpv. 2 LCStr" e di conseguenza, il ricorrente sarebbe "automaticamente e indiscutibilmente da considerare danneggiato e accusatore privato e quindi parte al procedimento".
Affermando che il motociclista avrebbe, con la sua manovra, superato la linea di sicurezza e così creato un grave pericolo per gli altri utenti della strada, il ricorrente si discosta dai fatti accertati dalle autorità competenti per il perseguimento penale e dalle loro valutazioni giuridiche. Risulta infatti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti effettuati dalla polizia che mentre il ricorrente era fermo in colonna, il motociclista in questione l'aveva unicamente sorpassato, urtando e rompendo lo specchietto retrovisore sinistro del suo veicolo (cfr. lett. A.a
supra). Con la sua argomentazione, il ricorrente espone perciò semplicemente una sua versione dei fatti e la contrappone all'accertamento fattuale della Corte cantonale, senza dimostrarne l'arbitrio (art. 106 cpv. 2 LTF). La censura risulta pertanto inammissibile.
4.3.2. Contrariamente dunque a quanto afferma il ricorrente, il quale ha subito solo un danno materiale, egli non può, nelle circostanze di specie, avvalersi della sua qualità di parte lesa sostenendo che il comportamento del motociclista costituirebbe un'infrazione grave alle norme della circolazione.
4.3.3. Per tali motivi, la Corte cantonale gli ha negato a ragione, in virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP, la legittimazione ad aggravarsi con un reclamo contro il decreto di non luogo a procedere.
5.
5.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
5.2.
5.2.1. In concreto, in quanto il ricorrente denuncia l'arbitrio nella ricostruzione dei fatti inerenti all'incidente del 12 ottobre 2022 e una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per il fatto che la Corte cantonale non si sarebbe espressa sugli accertamenti da lui richiesti a seguito delle nuove prove segnalate, egli ribadisce in sostanza l'esistenza di indizi di reato a carico del denunciato, ma non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito.
5.2.2. Il ricorrente rimprovera inoltre ai giudici cantonali di aver considerato la sua "istanza di revisione" del 16 gennaio 2024 come un reclamo avverso il decreto di non luogo a procedere e di non essersi espressi sugli "elementi nuovi" contenuti nella stessa. Con una simile argomentazione, il ricorrente rimette però indirettamente in discussione il giudizio di merito, il che non è ammissibile. Si rileva in abbondanza che non è possibile chiedere la revisione di un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico, dal momento che quest'ultimo, in presenza di eventuali nuovi mezzi di prova o fatti, può disporre, in ogni tempo, la riapertura di un procedimento concluso con un simile decreto passato in giudicato (cfr. art. 310 cpv. 2 e 323 cpv. 1 CPP; MOREILLON/REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3
aed. 2025, n. 23 ad art. 410 CPP). Non si può perciò neppure ritenere, nella fattispecie, che la Corte cantonale abbia agito in modo arbitrario considerando che lo scritto del ricorrente andava inteso come un reclamo contro il decreto di non luogo a procedere.
5.2.3. Il ricorrente sostiene infine che la Corte cantonale avrebbe dovuto annullare d'ufficio il decreto di non luogo a procedere e attribuire l'incarto al competente Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, visto che, come ribadito dalla stessa Corte, il Ministero pubblico non era competente per dirimere una vertenza penale legata alle contravvenzioni alla LCStr. Tali aspetti, tuttavia, esulano dall'oggetto della procedura, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità dell'impugnativa dinanzi alla Corte cantonale per mancata legittimazione ricorsuale nel merito. In tutti i casi, basta constatare che il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere a seguito delle istanze del ricorrente, con le quali quest'ultimo lamentava la mancata trasmissione della sua denuncia allo stesso magistrato e deponeva una "richiesta urgente di completamento di indagini" (cfr. lett. A.c e A.d
supra). In siffatte circostanze, avendo il Ministero pubblico rilevato rettamente (cfr. sentenza impugnata, consid. 1.2), nel decreto di non luogo a procedere, di non essere competente e di non poter dare seguito alle medesime istanze, il ricorrente non può in buona fede rimproverare alla Corte cantonale di aver preso in considerazione il suo atto di ricorso avverso tale decreto, invece di annullare d'ufficio quest'ultimo e di trasmettere l'incarto all'autorità penale delle contravvenzioni, tantomeno che il ricorrente stesso indica in seguito, in modo contraddittorio, che il Ministero pubblico sarebbe stato comunque parzialmente competente (cfr. ricorso, pag. 13).
6.
In quanto ammissibile, il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino