Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_292/2026
Sentenza del 23 aprile 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Opposizione al decreto d'accusa
(domanda di restituzione del termine),
ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.308).
Fatti
A.
A.a. Il 5 novembre 2022, alle ore 23:55, in territorio di X.________ si è verificato un incidente della circolazione avente quale unico protagonista A.________.
A.b. Il 20 aprile 2023, il Procuratore generale sostituto del Cantone Ticino ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di A.________, ritenendolo colpevole di guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione in relazione con l'incidente avvenuto il 5 novembre 2022.
B.
B.a. Il 22 maggio 2023 A.________ si è opposto al decreto d'accusa, chiedendo al contempo la restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP per presentare opposizione.
B.b. Con scritti del 23 maggio 2023 e 26 maggio 2023, A.________ ha trasmesso al magistrato inquirente due certificati medici (dai quali emerge una sua incapacità lavorativa al 100 % dall'8 maggio 2023 al 17 maggio 2023 per malattia).
B.c. Il 22 giugno 2023 il Procuratore generale sostituto ha confermato il decreto d'accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento, rilevando che l'opposizione appariva tardiva e che non ravvisava elementi per la restituzione dei termini.
B.d. Con decreto del 14 luglio 2023, il Giudice della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione interposta il 22 maggio 2023 da A.________ contro il decreto d'accusa, trasmettendo nel contempo l'istanza di restituzione del termine al magistrato inquirente affinché statuisca in merito.
Con sentenza dell'8 marzo 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso il predetto decreto.
B.e. Il 16 luglio 2024 il Giudice della Pretura penale ha trasmesso l'incarto al Procuratore generale sostituto per statuire sull'istanza di restituzione del termine, la quale è stata respinta con decisione del 25 agosto 2025.
Con sentenza del 16 dicembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro la decisione emanata il 25 agosto 2025 dal Procuratore generale sostituto.
C.
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate tasse, spese e ripetibili per tutti i gradi di giudizio, postula l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del 16 dicembre 2025 e della decisione del Procuratore generale sostituto del 25 agosto 2025 nonché la restituzione del termine per presentare opposizione al decreto d'accusa del 20 aprile 2023.
Dopo essere stato invitato a fornire un anticipo spese, A.________ con scritto datato 12 febbraio 2026 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il 10 marzo 2026 le parti sono state informate che in seguito a uno scambio di opinioni tra le due Corti di diritto penale del Tribunale federale concernente la modifica degli art. 35 e 35a RTF (RS 173.110.131) il ricorso sarà trattato dalla II Corte di diritto penale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF; cfr. art. 354 cpv. 3 CPP; sentenze 7B_1300/2024 del 16 luglio 2025 consid. 1; 7B_704/2024 del 3 giugno 2025 consid. 1 e rinvii), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF), dispone di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF a contestare la decisione impugnata, con la quale è stata confermata la reiezione dell'istanza di restituzione del termine per presentare opposizione contro il decreto d'accusa (sentenza 7B_1300/2024 del 16 luglio 2025 consid. 1).
1.2. Per il resto, il gravame è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si giustifica pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1. La Corte cantonale, richiamato l'art. 94 CPP e la relativa dottrina e giurisprudenza, ha ritenuto che la restituzione di un termine può essere concessa solo qualora risulti evidente l'assenza di colpa. Ha ricordato che la malattia costituisce un impedimento non colpevole se e fintanto che essa rende impossibile qualsiasi azione finalizzata ad assicurare il rispetto dei termini. Ha rinviato alla giurisprudenza del Tribunale federale (relativa all'art. 50 cpv. 1 LTF), secondo la quale la malattia costituisce un impedimento non colpevole purché sia tale da impedire all'istante di agire di persona entro il termine in questione o di avvalersi di un rappresentante, rispettivamente di affidare a terzi l'esecuzione dell'atto processuale. Tale circostanza deve essere comprovata da certificati medici pertinenti, ove la semplice conferma di uno stato di malattia e, di norma, anche in caso di incapacità lavorativa totale, non è sufficiente per ammettere un impedimento.
2.2. La Corte cantonale ha in seguito rinviato a quanto accertato nella sua decisione dell'8 marzo 2024 (cfr. fatti lett. B.d
supra), dove aveva confermato che il decreto d'accusa del 20 aprile 2023 era stato validamente notificato al ricorrente il 28 aprile 2023 in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP. Di conseguenza, aveva considerato l'opposizione inoltrata dal ricorrente in data 22 maggio 2023 tardiva e pertanto irricevibile.
La Corte cantonale ha poi rilevato che il ricorrente con scritti del 23 e 26 maggio 2023 ha tramesso due certificati medici al magistrato inquirente, dai quali emerge una totale inabilità al lavoro dall'8 maggio 2023 al 17 maggio 2023 per malattia. Secondo la Corte cantonale, tuttavia, in entrambi i certificati non viene specificata la patologia di cui era affetto il ricorrente. Laddove questi aveva precisato che si sarebbe trattato di una grave malattia polmonare, questa asserzione, a mente della Corte cantonale, non trova alcuna conferma nei certificati.
2.3. Nell'ambito di una motivazione alternativa, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente, anche volendo ammettere l'esistenza di una sua grave malattia polmonare dall'8 maggio 2023 al 17 maggio 2023, quando è stato avvisato per il ritiro della busta contenente il decreto d'accusa (il 21 aprile 2023) e quando ha richiesto di prorogare il termine di ritiro della corrispondenza postale (il 24 aprile 2023), ossia almeno due settimane prima dell'inabilità lavorativa certificata dal medico, non risultava ancora essere in stato di malattia né tantomeno inabile al lavoro. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe potuto prendere personalmente in consegna la corrispondenza, rispettivamente ritirare di persona la busta raccomandata contenente il decreto d'accusa presso l'ufficio postale, oppure eventualmente incaricare una terza persona per il suo ritiro. Con tale motivazione, la Corte cantonale ha negato la sussistenza dei presupposti per una restituzione del termine in applicazione dell'art. 94 CPP.
2.4. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta sufficientemente con quest'ultima motivazione della sentenza impugnata, peraltro corretta, né con i motivi a fondamento della reiezione della domanda di restituzione del termine. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti a definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4: sentenza 7B_540/2023, 7B_541/2023 del 6 febbraio 2025 consid. 6.5.4, non pubblicato in: DTF 151 IV 228).
2.5. Del resto, allegando un accertamento dei fatti manifestamente errato, il ricorrente si limita ad addurre, peraltro in maniera del tutto generica, che l'esistenza di un "disturbo pneumologico grave ed invalidante" sarebbe senz'altro stata comprovata. Non contesta tuttavia che i certificati medici da lui prodotti non descrivono con esattezza la patologia di cui soffriva.
Laddove egli adduce che le mansioni da lui richieste non si sarebbero esaurite nella "presa in consegna" del decreto d'accusa, la critica non ha pregio. Egli non contesta che quando è stato avvisato per il ritiro della busta contenente il decreto d'accusa e quando ha richiesto di prorogare il termine di ritiro della corrispondenza postale, ossia almeno due settimane prima dell'inabilità lavorativa certificata dal medico, egli non risultava ancora essere in stato di malattia né tantomeno inabile al lavoro (cfr. consid. 2.3
supra).
Nemmeno dimostra perché non sarebbe stato in grado di eventualmente incaricare una terza persona per il ritiro della busta contenente il decreto d'accusa (cfr. sentenze 6B_625/2025 dell'8 dicembre 2025 consid. 2.1.1; 7B_591/2025 dell'8 ottobre 2025 consid. 2.2.3; 6B_283/2025 del 3 luglio 2025 consid. 1.1.2 e rinvii). Ritenuto che il conferimento di un tale incarico non presuppone obbligatoriamente un incontro fisico, il fatto che il ricorrente non volesse o - a suo dire - potesse incontrare terze persone a causa del suo stato di salute è irrilevante.
2.6. Nella misura in cui il ricorrente adduce che non si poteva "soggettivamente" aspettare il recapito di un atto, rispettivamente di essere chiamato a prendere in consegna un decreto d'accusa, la censura esula dall'oggetto del presente procedimento (v. art. 80 cpv. 1 LTF) e risulta inammissibile. La validità della notifica del decreto d'accusa in questione, infatti, era già stata confermata dalla Corte cantonale nella sua decisione dell'8 marzo 2024 (cfr. consid. 2.2
supra). Il ricorrente non adduce né pretende di aver impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale.
3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara