Skip to content

Infractions

13 novembre 2007·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 134 IV 48·12·1,916 parole·~10 min

Regesto

Art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, art. 229 n. 1 lett. a PP; domanda di revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale. La revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale è possibile solo ove, nel precedente procedimento, il Tribunale federale abbia non soltanto modificato la decisione che gli era stata deferita, ma ne abbia anche modificato l'accertamento dei fatti sulla base dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Ciò non vale invece per i fatti relativi all'ammissibilità del ricorso che dovevano essere accertati d'ufficio. Negli altri casi, i fatti o gli elementi di prova nuovi devono essere addotti con una domanda di revisione fondata sull'art. 385 CP (consid. 1).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (11)

art. 105 al. 1 LTFart. 95 LTFart. 105 al. 2 LTFart. 99 al. 1 LTFart. 123 al. 2 let. b LTFart. 123 al. 2 let. a LTFart. 385 CPart. 137 let. b OJart. 139 OJart. 122 LTFart. 229 PPF

Sentenze correlate