Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_46/2026
Sentenza del 22 aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale von Felten, Giudice presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Esigenze di motivazione del ricorso (ripetuto riciclaggio di denaro, arbitrio, diritto di essere sentito),
ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2024.99+156+207).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
A.________ insorge al Tribunale federale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, il suo proscioglimento.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La parte ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Per le violazioni di diritti fondamentali le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente lamenta la violazione di una serie di diritti, elencando a sostengo delle relative censure qualche decisione del Tribunale federale, non di rado senza alcuna pertinenza, e frasi apodittiche o programmatiche. Non illustra oltre le sue critiche. Così ad esempio quando rimprovera alla CARP la violazione del diritto di essere sentito e le imputa una motivazione insufficiente per non aver analizzato le prove né confutato gli argomenti difensivi, omettendo di indicare a quali prove o argomenti, determinanti per l'esito del procedimento, si riferisce. O ancora quando si duole di arbitrio nella valutazione delle prove e della violazione del principio
in dubio pro reo, che peraltro nell'ambito invocato non ha una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2), senza confrontarsi compiutamente con l'articolata sentenza impugnata. Nemmeno le censure di diritto materiale soddisfano le esigenze (meno severe) di motivazione. L'insorgente critica la CARP per aver sostituito il dolo del riciclaggio di denaro con una " presunta negligenza ", senza sostanziare oltre la censura e, non avvedendosi di essere stato condannato per aver agito con dolo eventuale, senza spiegare perché in concreto sarebbe contrario al diritto ritenere un simile dolo. Non va diversamente per la censura afferente la commisurazione della pena, asseritamente fondata su "elementi personali irrilevanti " con " omissione e decontestualizzazione delle dichiarazioni del ricorrente ", senza maggiori spiegazioni.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 22 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: von Felten
La Cancelliera: Ortolano Ribordy