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Infractions

26 settembre 2013·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 139 IV 290·10·1,718 parole·~9 min

Regesto

Art. 405 e 406 CPP; trattazione dell'appello in procedura orale o scritta. L'art. 406 CPP enumera in modo esaustivo i casi in cui il tribunale può trattare l'appello in procedura scritta. Il dibattimento deve aver luogo ogni qualvolta una questione di fatto sia litigiosa, riservato il consenso delle parti alla procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP) (consid. 1.1). Se deve procedere a una nuova valutazione delle prove, il tribunale d'appello si china su questioni di fatto e non può vagliare l'appello in procedura scritta secondo l'art. 406 cpv. 1 CPP (consid. 1.3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (2)

6B_419/2013
6B_362/2012

Citato da (4)

Articoli di legge (10)

art. 68 al. 1 LTFart. 64 al. 2 LTFart. 399 al. 3 CPPart. 97 LTFart. 105 LTFart. 87 al. 2 CPPart. 406 al. 2 CPPart. 406 CPPart. 406 al. 1 CPPart. 406 al. 1 let. a CPP

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