Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_319/2025
Sentenza del 24 giugno 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Glassey,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson,
2. A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
opponenti.
Oggetto
Ripetuto promovimento della prostituzione, dissequestro,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 28 febbraio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.45+46, 17.2022.178, 17.2025.53+54).
Fatti
A.
B.________ è stato amministratore unico e azionista al 50 % della società C.________ SA, gestore dell'affittacamere Residenza C.________ situata a X.________. Egli è inoltre stato azionista al 50 % della società D.________ SA, gestore dell'esercizio pubblico Bar E.________, il cui gerente era lo stesso B.________. A.________ era dipendente della C.________ SA e gerente dell'affittacamere Residenza C.________. In questi stabili, tra di loro adiacenti, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008, veniva esercitata la prostituzione.
Con due distinti decreti di accusa del 27 febbraio 2017, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha ritenuto B.________ e A.________ autori colpevoli di ripetuto promovimento della prostituzione.
B.
Statuendo sull'opposizione degli imputati contro i decreti di accusa, con sentenza dell'11 giugno 2018 la Giudice supplente della Pretura penale li ha dichiarati entrambi autori colpevoli di ripetuto promovimento della prostituzione, per avere, a X.________, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008, agendo in correità tra di loro, ripetutamente leso la libertà di azione di numerose donne dedite all'esercizio della prostituzione, sorvegliandole nella loro attività, imponendo loro il luogo, il tempo, la durata e altre modalità inerenti all'esercizio della prostituzione.
Il giudice di primo grado ha condannato B.________ alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'600.--, dedotta la carcerazione preventiva sofferta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 700.--. A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 70.-- ciascuna, per complessivi fr. 6'300.--, dedotta la carcerazione preventiva sofferta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'200.--.
C.
Con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto gli appelli di B.________ e di A.________ contro il giudizio della prima istanza, limitatamente all'entità delle pene pecuniarie, che ha ridotto a 80 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna (per complessivi fr. 3'200.--), rispettivamente a 80 aliquote giornaliere di fr. 70.-- ciascuna (per complessivi fr. 5'600.--). Per il resto, la CARP ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.
D.
Con sentenze 6B_456/2020 e 6B_441/2020 del 9 febbraio 2021, il Tribunale federale ha accolto nella misura della loro ammissibilità i ricorsi in materia penale presentati dagli imputati contro la sentenza della Corte cantonale, che ha annullato, rinviandole la causa per una nuova decisione. Il Tribunale federale ha essenzialmente rilevato che la Corte cantonale aveva violato il diritto essere sentiti degli imputati, e in particolare l'art. 147 CPP, siccome aveva fondato il giudizio di colpevolezza su numerose dichiarazioni di persone che non erano state interrogate in contraddittorio, nonostante gli imputati ne avessero fatto richiesta.
E.
Statuendo nuovamente sulla causa dopo avere respinto le istanze probatorie presentate dagli imputati, con sentenza del 28 febbraio 2025 la CARP ha parzialmente accolto gli appelli, prosciogliendo entrambi gli imputati dall'accusa di ripetuto promovimento della prostituzione. La Corte cantonale ha inoltre ordinato il dissequestro a favore delle società C.________ SA e D.________ SA, e per esse all'Ufficio dei fallimenti, affinché proceda secondo l'art. 269 LEF, del denaro contante rinvenuto in un locale adibito ad ufficio da B.________ presso l'abitazione dei genitori, precedentemente posto sotto sequestro. Ha pure ordinato il dissequestro di un conto intestato a B.________ presso la Banca V.________ di Y.________, riconoscendo su tali averi un interesse del 5 % a carico dello Stato del Cantone Ticino per il periodo di durata del sequestro. Ha altresì ordinato il pagamento di interessi del 5 % sugli averi patrimoniali depositati sui conti bancari già dissequestrati il 20 ottobre 2023. La Corte cantonale ha posto una parte delle spese procedurali di primo grado e di appello a carico degli imputati e per il resto a carico dello Stato. Ha poi riconosciuto a favore di B.________ un'indennità complessiva di fr. 19'243.90 e a favore di A.________ un'indennità complessiva di fr. 33'730.25 per le spese legali per il procedimento di primo grado e di appello. Ha infine assegnato a B.________ fr. 12'800.-- e a A.________ fr. 13'400.--, con l'aggiunta di interessi su quest'ultimo importo, a titolo di riparazione del torto morale.
F.
Il Procuratore generale del Cantone Ticino impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di dichiarare B.________ e A.________ autori colpevoli di ripetuto promovimento della prostituzione. Postula la condanna di B.________ alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 700.--. Chiede che A.________ sia condannato alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere di fr. 70.-- ciascuna, per complessivi fr. 5'600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'200.--. Chiede inoltre che sia ordinata la confisca a favore dello Stato del denaro contante sequestrato nell'ufficio di B.________. In via subordinata, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, il diniego del riconoscimento di interessi al 5 % sui valori patrimoniali dissequestrati e la riduzione dell'indennizzo per il torto morale a fr. 5'120.-- per B.________, rispettivamente a fr. 5'360.-- per A.________. In via ulteriormente subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, segnatamente per statuire nuovamente sull'imputazione di ripetuto promovimento della prostituzione, sulla commisurazione della pena, sulle spese processuali e le ripetibili, nonché sui sequestri. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 70 cpv. 1 e 195 lett. c CP, degli art. 267 cpv. 1 e 430 cpv. 1 lett. a CPP, nonché dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
G.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza, presentando una risposta limitata alle censure ricorsuali concernenti l'indennità. Gli opponenti chiedono di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità.
Diritto
1.
1.1. Con la risposta al ricorso (art. 102 cpv. 1 LTF), gli opponenti possono sollevare contro la sentenza impugnata delle censure che sono state respinte dalla Corte cantonale, per il caso in cui gli argomenti del ricorrente fossero fondati e seguiti dal Tribunale federale (DTF 151 II 884 consid. 2.2.5; 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Le censure devono tuttavia essere presentate in modo conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, le quali valgono anche per l'allegato di risposta (DTF 140 III 115 consid. 2). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel gravame occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. L'interessato deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Quanto all'accertamento dei fatti, esso è esaminato dal Tribunale federale soltanto sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 147 I 73 consid. 2.2 e rinvii). Le censure sollevate al riguardo, così come quelle di violazione dei diritti costituzionali, devono quindi adempiere le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 II 49 consid. 5.2; 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 329 consid. 2.3). In quest'ottica, critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 104 consid. 1.5).
1.2. Nella misura in cui, nella risposta al presente ricorso, l'opponente B.________ rinvia alla motivazione del ricorso da lui interposto nella causa connessa 6B_334/2025, egli disattende che la motivazione deve essere contenuta nell'atto di risposta medesimo (cfr. DTF 143 V 19 consid. 2.2). Laddove egli sostiene che il denaro rinvenuto presso l'abitazione dei suoi genitori non proverrebbe dagli incassi dell'esercizio pubblico, ma gli apparterrebbe personalmente o spetterebbe tutt'al più ai genitori, l'opponente non sostanzia poi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF l'accertamento della CARP, fondato sui verbali d'interrogatorio dell'opponente stesso, secondo cui il denaro contante era costituito dagli incassi del Bar E.________ e dai pagamenti dei pernottamenti delle prostitute, ch'egli medesimo prendeva regolarmente in consegna (cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 30 seg.). Parimenti, l'allegato di risposta non adempie le citate esigenze di motivazione, ed è pertanto inammissibile, laddove l'opponente sostiene in modo generico che le società in questione e le prostitute disponevano dei necessari permessi. Egli non si confronta infatti con gli accertamenti in senso contrario contenuti nella sentenza impugnata, fondati in particolare sul rapporto di polizia, e non dimostra quindi arbitrio alcuno (cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 34 segg.).
2.
2.1. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente riguardo alle ragioni per cui la CARP ha deciso di accordare un interesse forfettario del 5 % sugli averi patrimoniali depositati sui conti bancari dissequestrati. Lamenta una motivazione insufficiente anche per quanto concerne i motivi per cui l'ammontare della riparazione del torto morale a favore degli imputati è stato fissato senza tenere conto della parziale messa a loro carico delle spese procedurali.
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).
2.3. La Corte cantonale ha esposto ai considerandi da 12 a 14 della sentenza impugnata (pag. 31 segg.) le modalità secondo cui ha ritenuto che dovessero essere rimunerati gli averi patrimoniali dissequestrati. Ha inoltre indicato ai considerandi 33, 33.1 e 33.2 (pag. 54 segg.), con riferimento a B.________, nonché ai considerandi 35.3, 35.3.1-35.3.3 (pag. 60 segg.), con riferimento a A.________, i motivi per cui ha stabilito in fr. 12'800.--, rispettivamente in fr. 13'400.-- gli indennizzi riconosciuti loro a titolo di riparazione del torto morale. Tali considerandi contengono una motivazione sufficiente per comprendere la decisione dei giudici cantonali sui punti in questione. Del resto, il ricorrente ha potuto impugnarla in questa sede con cognizione di causa, sollevando contro la stessa delle contestazioni puntuali. Le manchevolezze ravvisate dal ricorrente non concernono tanto il grado di motivazione del giudizio, e quindi la pretesa violazione del diritto di essere sentito, quanto piuttosto la sua fondatezza nel merito. Questo aspetto verrà esaminato nei considerandi seguenti. Sotto il profilo della garanzia del diritto di essere sentito è qui sufficiente rilevare che la CARP si è espressa sui punti rilevanti per il giudizio.
3.
3.1. Il ricorrente sostiene che il proscioglimento degli opponenti dall'imputazione di promovimento della prostituzione violerebbe l'art. 195 lett. c CP. Adduce che, sulla base dei fatti accertati dalla Corte cantonale, risulterebbe che gli opponenti hanno stabilito una serie di regole precise che dovevano essere rispettate dalle prostitute, e hanno controllato che ciò avvenisse, limitando in tal modo in misura importante la loro libertà d'azione. Il ricorrente richiama e si fonda sugli accertamenti della Corte cantonale, secondo cui le prostitute erano obbligate a presenziare al Bar E.________ dalle ore 16:00 alle 01:00, potevano restare in camera con i clienti per 30-40 minuti al massimo, pena il pagamento di una bottiglia di champagne, non erano libere di lasciare il postribolo con un cliente (e ciò anche dopo la fine dell'orario di lavoro), potevano adescare i clienti esclusivamente all'interno del Bar E.________ secondo regole precise e dovevano prostituirsi 6 giorni su 7, senza facoltà di scegliere liberamente il giorno di riposo. A mente del ricorrente, le molteplici regole imposte alle prostitute dagli opponenti, raggiungerebbero un'intensità e una pressione tali da adempiere i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 195 lett. c CP.
3.2. Nelle risposte al ricorso, gli opponenti sostengono che i fatti a fondamento della sentenza impugnata sarebbero arbitrari e pertanto non vincolanti per il Tribunale federale. Adducono che l'esistenza delle predette regole sarebbe stata accertata fondandosi su verbali d'interrogatorio inattendibili. Ritengono che le risultanze istruttorie agli atti non permetterebbero di accertare una qualsiasi pressione o coercizione da loro esercitata nei confronti delle prostitute. B.________ rileva in particolare che, come già rilevato nell'ambito della precedente procedura ricorsuale, sfociata nelle sentenze di rinvio del 9 febbraio 2021 del Tribunale federale, numerose prostitute non sono state sentite in contraddittorio.
Queste argomentazioni sono in concreto ammissibili. Come si è detto, gli opponenti possono infatti sollevare contro la sentenza impugnata, allo scopo di tutelarne il risultato, delle censure che sono state respinte dalla Corte cantonale, per il caso in cui gli argomenti del ricorrente fossero ritenuti fondati dal Tribunale federale (cfr. consid. 1.1).
3.3. Secondo l'art. 107 cpv. 2 prima frase LTF, se accoglie un ricorso, il Tribunale federale giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Il principio dell'effetto vincolante della decisione di rinvio deriva dal diritto federale non scritto (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.2; 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3 e rinvii). Conformemente a questo principio, se deve nuovamente statuire sulla controversia, l'autorità alla quale la causa è rinviata è vincolata alla decisione di rinvio del Tribunale federale. Essa è tenuta a fondare la sua nuova decisione sui considerandi in diritto della sentenza del Tribunale federale. È quindi vincolata alle considerazioni della sentenza di rinvio e agli accertamenti di fatto che non sono stati impugnati o che lo sono stati senza successo (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.2; 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).
3.4. Nelle sentenze 6B_456/2020 e 6B_441/2020 del 9 febbraio 2021, il Tribunale federale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentiti degli opponenti, siccome la Corte cantonale aveva fondato il giudizio di colpevolezza su dichiarazioni rilasciate da persone che erano state interrogate dalle autorità penali senza la partecipazione degli imputati. Ricordato che sarebbe se del caso spettato al giudice riassumere le prove che non erano state assunte regolarmente nella procedura preliminare (cfr. art. 405 cpv. 1 i.r.c art. 343 cpv. 2 CPP; DTF 150 IV 345 consid. 1.6 e rinvii; 141 IV 39 consid. 1.6), il Tribunale federale ha rinviato la causa alla Corte cantonale affinché fosse rispettato il diritto di essere sentito degli imputati.
Nella sentenza del 28 febbraio 2025 emanata a seguito del rinvio, la Corte cantonale ha respinto le istanze probatorie e non ha riassunto le prove contestate. Ha fondato il suo giudizio sostanzialmente sugli stessi accertamenti di fatto contenuti nella sua precedente sentenza, annullata dal Tribunale federale, operando tuttavia una diversa sussunzione giuridica sotto il profilo del reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CP), giungendo ora ad un risultato assolutorio. La sentenza oggetto della presente impugnativa si fonda quindi nuovamente su accertamenti di fatto determinanti eseguiti in violazione del diritto di essere sentiti degli opponenti. Simili accertamenti non sono di conseguenza vincolanti per il Tribunale federale, né possono essere rettificati o completati direttamente in questa sede (cfr. art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ). Nel gravame in esame, il ricorrente non presenta censure riguardanti gli accertamenti eseguiti dalla CARP, ma lamenta esclusivamente la violazione dell'art. 195 lett. c CP. Quand'anche fosse fondata, la censura di violazione dell'art. 195 CP poggia tuttavia su fatti non correttamente accertati. Facendo completamente astrazione dalle ravvisate carenze probatorie, la censura non può essere vagliata nel merito e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
4.
4.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 70 cpv. 1 CP, lamentando la mancata confisca del denaro contante sequestrato presso un locale nella casa dei genitori di B.________, da questi adibito ad ufficio. Adduce che il denaro sarebbe riconducibile ai pagamenti dei pernottamenti delle prostitute nella struttura, sicché costituirebbe provento diretto di reato. Egli aggiunge che, a prescindere dalla colpevolezza o meno degli opponenti per il reato di promovimento della prostituzione, l'esercizio di questa attività sarebbe stato illecito per la mancanza dei permessi di soggiorno delle prostitute, per cui il denaro sotto sequestro avrebbe in ogni caso dovuto essere confiscato.
4.2. Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. La confisca ai sensi dell'art. 70 CP presuppone un reato, l'esistenza di valori patrimoniali, nonché un nesso causale tale per cui l'ottenimento dei secondi appaia come la conseguenza diretta e immediata del primo. Il reato deve essere la causa essenziale, rispettivamente adeguata, dell'ottenimento dei valori patrimoniali ed essi devono provenire tipicamente dal reato in questione (DTF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2 e rinvii). I valori patrimoniali provenienti da un negozio giuridico oggettivamente legale non sono per contro provento di un reato e non sono quindi confiscabili sulla base dell'art. 70 cpv. 1 CP (DTF 144 IV 285 consid. 2.2 e rinvii).
Il Tribunale federale ha in particolare avuto modo di rilevare che la prostituzione in quanto tale non è illecita ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 CO. Essa costituisce un'attività economica il cui libero esercizio soggiace alla garanzia della libertà economica giusta l'art. 27 Cost. (DTF 151 I 165 consid. 5.2; 147 IV 73 consid. 7.2; 137 I 167 consid. 3.1; sentenza 6B_188/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.3 e 2.4). Il reddito dell'attività lucrativa di una persona che esercita la prostituzione è in linea di principio lecito e tale attività è di massima ammissibile e socialmente accettabile, nella misura in cui non realizza le fattispecie del promovimento della prostituzione (art. 195 CP) o dell'esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP; DTF 147 IV 73 consid. 7.2 pag. 90; sentenza 6B_188/2011, citata, consid. 2.4). Peraltro, l'art. 195 lett. c CP (art. 195 cpv. 3 vCP) mira anche a proteggere la libertà d'azione della persona dedita alla prostituzione. Il Tribunale federale ha quindi rilevato che il reddito proveniente dalla prostituzione, anche in mancanza di un'autorizzazione di soggiorno e di un permesso di lavoro secondo il diritto degli stranieri della persona che esercita questa attività, non costituisce provento di reato, ma deriva da un negozio giuridico di per sé oggettivamente legale. Esso non è quindi soggetto a confisca (DTF 147 IV 73 consid. 7.2; sentenza 6B_188/2011, citata, consid. 2.5).
4.3. In concreto, la Corte cantonale ha accertato che i valori patrimoniali rinvenuti presso l'ufficio di B.________ costituivano ricavi del Bar E.________ rispettivamente pagamenti delle prostitute per i pernottamenti nella Residenza C.________, ed erano di spettanza delle società C.________ SA e D.________ SA. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Ricordato che la CARP ha in concreto negato la commissione del reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CP), non si tratta quindi di valori patrimoniali riconducibili ad un simile reato, bensì all'attività dell'esercizio pubblico, rispettivamente all'esercizio della prostituzione, e in quanto tali di per sé legali. Ciò a prescindere dal fatto che le prostitute esercitassero l'attività lucrativa in Svizzera senza i permessi richiesti dal diritto degli stranieri. A ragione, la Corte cantonale ha di conseguenza ritenuto che il denaro in questione non soggiaceva alla confisca. La censura è pertanto infondata.
5.
5.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 267 cpv. 1 CPP, criticando il fatto che la Corte cantonale ha riconosciuto un interesse forfettario del 5 % (a partire dalla data del sequestro), a carico dello Stato del Cantone Ticino, sugli averi patrimoniali depositati sui conti bancari dissequestrati e di pertinenza dell'opponente B.________. Secondo il ricorrente, il versamento di interessi dipende dalle condizioni dei contratti conclusi con i rispettivi istituti bancari e non potrebbe essere accollato in modo forfettario allo Stato a prescindere dalle condizioni di mercato e dall'esistenza di un danno effettivo.
5.2. Nella risposta al ricorso, la CARP adduce che il pagamento degli interessi del 5 % sui valori patrimoniali dissequestrati sarebbe stato chiesto esplicitamente dall'opponente B.________ e sarebbe in concreto giustificato a titolo di risarcimento del danno economico ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.
5.3. L'art. 267 CPP prevede che, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (cpv. 1); per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale (cpv. 3).
Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Nell'indennità per il danno economico risultante dal procedimento penale può rientrare anche il danno causato da un sequestro penale di averi patrimoniali (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 41 all'art. 429 CPP; CÉDRIC REMUND/DOMINIC WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, in: RPS 133/2015 pag. 20 seg.). Il Tribunale federale ha in particolare negato un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP nel caso del sequestro di un conto bancario che prima dell'adozione di tale provvedimento coercitivo era utilizzato dall'imputato per eseguire operazioni borsistiche altamente speculative; ha segnatamente negato l'esistenza di un nesso causale adeguato tra il procedimento penale e la perdita di guadagno invocata (sentenza 6B_691/2021 del 5 aprile 2022 consid. 3).
5.4. In concreto, la Corte cantonale ha riconosciuto interessi forfettari del 5 % sui saldi dei conti bancari dissequestrati quale semplice conseguenza della decisione di dissequestro. Non li ha esaminati né li ha pronunciati in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, né si è confrontata con i requisti posti da questa disposizione e dalla relativa giurisprudenza per riconoscere l'esistenza di danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale in relazione ai sequestri delle relazioni bancarie in questione. Né la Corte cantonale ha preso in considerazione e tenuto conto delle caratteristiche dei conti bancari in oggetto, segnatamente dei tassi d'interesse concretamente applicati dai relativi istituti bancari. Peraltro, sarebbe spettato all'imputato, nella fattispecie a B.________, motivare e dimostrare le sue richieste, provando in modo preciso l'importo dell'eventuale danno economico subito in relazione con i sequestri penali degli averi patrimoniali in questione, ciò che corrisponde alla regola del diritto civile secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova (art. 42 cpv. 1 CO; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 pag. 240). In concreto, l'opponente non ha fatto valere nell'istanza del 13 giugno 2024 il risarcimento di un interesse del 5 % sugli averi sequestrati quale posta del danno ai sensi dell'art. 429 CPP, ma l'ha invocato semplicemente in relazione con la domanda di restituzione e dissequestro degli averi patrimoniali. Non l'ha sostanziato in modo specifico, dimostrando l'esistenza di un danno corrispondente, né ha tenuto conto dell'eventuale rimunerazione dei valori patrimoniali secondo le condizioni bancarie concretamente applicabili. In tali circostanze, riconoscendo nell'ambito della decisione sul dissequestro un obbligo generale di pagamento di interessi del 5 % a carico dello Stato del Cantone Ticino sui rispettivi saldi dei conti, la Corte cantonale ha violato il diritto federale. Su questo punto, il gravame è di conseguenza fondato.
6.
6.1. Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP per il fatto che la Corte cantonale, pur accertando che gli opponenti avevano provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale, non ha ridotto l'indennità riconosciuta loro a titolo di riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. Ciò ove si consideri che, proprio per la loro responsabilità nell'apertura del procedimento penale, le spese procedurali sono state addossate loro in misura parziale conformemente all'art. 426 cpv. 2 CPP.
6.2. Nella risposta al ricorso, la CARP riconosce di avere ridotto l'indennità assegnata agli opponenti soltanto per quanto concerne le spese legali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), seguendo la stessa chiave di ripartizione adottata per il parziale addossamento delle spese procedurali agli opponenti. Rileva di avere per contro rinunciato a ridurre l'indennizzo per la riparazione del torto morale, adducendo che ciò rientrerebbe nel suo margine di apprezzamento anche alla luce del carattere potestativo dell'art. 430 cpv. 1 CPP. Secondo la Corte cantonale, il fatto che gli opponenti abbiano provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale non avrebbe imposto necessariamente la loro carcerazione preventiva, benché essa sia stata adottata legalmente. Ritiene che, in tali circostanze, una riduzione della riparazione del torto morale non si giustificherebbe.
6.3. L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento. Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. L'art. 426 cpv. 2 CPP costituisce una norma di natura potestativa. Essa lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato. Il Tribunale federale esamina con riserbo la decisione della Corte cantonale sotto questo aspetto, intervenendo solo in caso di abuso del potere di apprezzamento (sentenze 6B_1059/2023 del 17 marzo 2025 consid. 8.2; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.1 e rispettivi rinvii).
L'art. 426 cpv. 2 CPP costituisce la disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente di rifiutare o di ridurre l'indennità all'imputato che ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP. Se le prime sono poste a carico dell'imputato, di regola non si assegnano indennizzi. Un'indennità entra per contro in considerazione, di massima in una proporzione analoga, nella misura in cui le spese procedurali sono assunte interamente o in parte dallo Stato (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2 pag. 272; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
6.4.
6.4.1. In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che gli opponenti avevano violato delle norme di comportamento di carattere amministrativo. Ha segnatamente ravvisato la violazione dell'art. 1 del regolamento cantonale dell'11 novembre 2003 che disciplina le notifiche degli ospiti alla polizia, allora in vigore (RL 11.3.2.3). Ha rilevato che questa disposizione prevedeva l'obbligo per il datore di alloggio di notificare alla Polizia cantonale l'arrivo di ogni ospite che intendeva pernottare in un esercizio pubblico con alloggio (lett. a) o che intendeva pernottare a pagamento in un altro posto di alloggio (lett. b). Ha parimenti ritenuto disattesi l'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994, allora in vigore (Les Pubb/TI; RL 11.3.2.1), che prevedeva la responsabilità del gerente di un esercizio pubblico per quanto concerne l'igiene, l'ordine, la quiete e la tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv. 1). L'art. 53 cpv. 3 Les Pubb/TI prevedeva inoltre che il gerente di un esercizio pubblico con alloggio era responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia. La CARP ha in particolare ritenuto che gli opponenti avevano violato l'art. 89 del regolamento del 3 dicembre 1996 della legge sugli esercizi pubblici, allora vigente (Res Pubb/TI; RL 11.3.2.1.1). Esso prevedeva segnatamente che il gerente aveva l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del buon costume e al mantenimento dell'ordine e della quiete (cpv. 1) ed era tenuto a dare immediato avviso alla polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell'esercizio, presentassero un aspetto grave o comunque d'interesse per la polizia stessa (disordini, risse, contravvenzioni, ecc.) (cpv. 3). Sull'applicazione di queste disposizioni, la Corte cantonale ha richiamato le sentenze 6B_584/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 4.3 (in: RtiD II-2011 pag. 133) e 6B_841/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.2. Ha concluso che, permettendo, in violazione delle predette disposizioni, che nella loro struttura soggiornassero e lavorassero numerose prostitute non notificate all'autorità e quasi tutte prive del necessario permesso di lavoro, gli opponenti avevano agito in modo illecito e colpevole, provocando l'apertura del procedimento penale. Nelle loro risposte, gli opponenti non si confrontano con le citate disposizioni cantonali, applicate dalla CARP, e con i relativi considerandi della sentenza impugnata: non sostanziano quindi una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In tali circostanze, la decisione della Corte cantonale di porre le spese procedurali parzialmente a loro carico non è quindi seriamente messa in discussione dagli opponenti. Essa rientra nel margine di apprezzamento dell'autorità cantonale nell'ambito dell'art. 426 cpv. 2 CPP e non vi sono ragioni per rivederla in questa sede.
6.4.2. Diversamente da quanto stabilito per l'indennità per le spese legali sostenute dagli opponenti per la loro difesa (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), ridotta in virtù del corrispondente art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, la Corte cantonale ha riconosciuto loro un indennizzo pieno per la riparazione del torto morale (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP). A questo titolo, la CARP ha infatti assegnato a B.________ fr. 12'800.-- (fr. 200.-- al giorno per i 54 giorni di carcerazione preventiva alla quale è stato sottoposto, oltre a fr. 2'000.-- per la durata eccessiva del procedimento penale) e a A.________ fr. 13'400.--, oltre interessi (fr. 200.-- al giorno per 57 giorni di carcerazione preventiva, nonché fr. 2'000.-- per la durata eccessiva del procedimento penale). Nel suo giudizio, la Corte cantonale non ha tuttavia esposto i motivi per cui, nonostante il parziale addossamento delle spese procedurali agli opponenti in applicazione dell'art. 426 cpv. 2 CPP, non si giustificava di ridurre in misura analoga l'indennizzo per la riparazione del torto morale giusta il corrispondente art. 430 cpv. 1 lett. a CPP. Come visto, tra queste regolamentazioni esiste una certa concordanza e la decisione sulle spese procedurali pregiudica quella sull'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP.
Nella risposta al ricorso, la CARP richiama il carattere potestativo dell'art. 430 cpv. 1 CPP e il suo margine di apprezzamento in quest'ambito. Nondimeno, essa ha fatto uso del suo potere discrezionale decidendo di addossare in una determinata misura agli opponenti le spese procedurali causate in modo illecito (art. 426 cpv. 2 CPP). Questa decisione condizionava quindi quella relativa all'indennizzo giusta l'art. 429 CPP, che avrebbe dovuto essere stabilito in modo congruente con la ripartizione delle spese procedurali. Nella fattispecie, ciò non è però avvenuto. La Corte cantonale adduce che, nonostante sia stata adottata legalmente, la carcerazione preventiva alla quale sono stati sottoposti gli opponenti, vista a posteriori, non sarebbe stata necessaria in considerazione della loro assoluzione. Tuttavia, ricordato che tale provvedimento coercitivo è stato formalmente lecito e non è quindi soggetto all'indennizzo previsto dall'art. 431 CPP, il fatto che si sia rivelato in seguito ingiustificato non preclude una riduzione dell'indennità in applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP. La riparazione del torto morale per una carcerazione preventiva ingiustificata rientra infatti nell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP e, dandosene le condizioni, è soggetta alla riduzione corrispondente (sentenza 6B_1468/2017 dell'11 maggio 2018 consid. 1.4-1.7). In concreto, la decisione della CARP di assegnare un'indennità piena a titolo di riparazione del torto morale contrasta manifestamente con la decisione sulla ripartizione delle spese procedurali e viola pertanto il diritto federale. Su questo punto, il gravame è pertanto fondato.
7.
7.1. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. I dispositivi n. 5.2, 5.3 e 5.4 (nella misura in cui sono riconosciuti interessi del 5 % sui valori patrimoniali dissequestrati), e n. 12 e 13 (concernenti gli indennizzi a titolo di riparazione del torto morale) della sentenza impugnata devono essere annullati. Gli atti devono essere rinviati alla Corte cantonale, affinché si ripronunci su tali aspetti. Per il resto, il gravame è respinto nella misura della sua ammissibilità.
7.2. Le spese giudiziarie della sede federale, ridotte tenendo conto della soccombenza soltanto parziale degli opponenti, sono poste in solido a loro carico ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare agli opponenti, parzialmente vincenti, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 5.2, 5.3 e 5.4 (nella misura in cui sono riconosciuti interessi del 5 % sui valori patrimoniali dissequestrati), e n. 12 e 13 della sentenza emanata il 28 febbraio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 1'500.-- sono poste a carico degli opponenti in solido.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli opponenti un'indennità di fr. 1'500.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al Ministero pubblico, ai patrocinatori degli opponenti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 24 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni