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Droits réels

26 marzo 2007·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 133 I 149·18·3,969 parole·~20 min

Regesto

Art. 9 Cost. e art. 664 CC; diritto cantonale ginevrino; delimitazione fra le acque pubbliche e i fondi privati rivieraschi. È arbitraria l'opinione secondo cui l'alienazione da parte di un Comune di una particella proveniente dal suo patrimonio finanziario permette di riconoscere l'esistenza di diritti reali validamente costituiti nel senso del diritto ginevrino sulla parte attualmente sommersa di tale terreno, e ciò quand'anche il Cantone avesse approvato la vendita (consid. 3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (5)

ATF 132 III 291
ATF 123 III 454
ATF 132 III 209
ATF 125 III 257
ATF 115 II 331

Citato da (256)

Articoli di legge (16)

art. 2 al. 2 CCart. 26 Cst.art. 132 al. 1 LTFart. 159 al. 1 OJart. 88 OJart. 156 al. 1 OJart. 57 al. 5 OJart. 34 al. 1 let. c OJart. 6 LDPart. 4 al. 2 LDPart. 9 LDPart. 664 CCart. 1er let. b LDPart. 4 al. 1 LDPart. 664 al. 2 CCart. 659 CC

Sentenze correlate