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Droit de la famille

26 settembre 2011·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 137 III 604·13·4,712 parole·~24 min

Regesto

Art. 286 cpv. 2 CC; modifica del contributo per il mantenimento di un figlio. La sopravvenienza di un fatto nuovo - notevole e durevole - non conduce automaticamente ad una modifica del contributo per il mantenimento del figlio. Per giudicare la necessità di modificare tale contributo nel caso concreto, il giudice deve ancora procedere ad una ponderazione degli interessi rispettivi del figlio e di ciascun genitore (consid. 4.1.1). Qualora consideri che le condizioni dell'art. 286 cpv. 2 CC siano adempiute, il giudice deve fissare di nuovo il contributo per il mantenimento, dopo aver attualizzato tutti gli elementi presi in considerazione per il calcolo nel giudizio precedente (consid. 4.1.2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (21)

art. 29 al. 2 Cst.art. 105 al. 1 LTFart. 9 Cst.art. 106 al. 2 LTFart. 68 al. 1 LTFart. 90 LTFart. 100 al. 1 LTFart. 42 LTFart. 97 al. 1 LTFart. 95 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 113 LTFart. 105 al. 2 LTFart. 106 al. 1 LTFart. 72 al. 1 LTFart. 99 al. 1 LTFart. 75 LTFart. 64 LTFart. 51 al. 1 let. a LTFart. 51 al. 4 LTFart. 286 al. 2 CC

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