Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_75/2026
Sentenza del 5 marzo 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Laura Rigato,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni,
opponente,
C.________e D.________,
rappresentati dalla curatrice avv. Sara Gasparoli.
Oggetto
ritorno di minori,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2026
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (9.2025.162).
Fatti
A.
A.________ (cittadina svizzera) e B.________ (cittadino italiano) si sono sposati nel 2011 a Hong Kong. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2012 e D.________ nel 2015 (con doppia cittadinanza, svizzera e italiana). La famiglia ha vissuto prima a Hong Kong, poi negli Stati Uniti e infine, durante gli ultimi cinque anni, in Messico. I genitori si sono separati nel 2022, interrompendo la coabitazione. Durante gli ultimi sei mesi prima del trasferimento di madre e figli in Svizzera, la famiglia ha nuovamente convissuto sotto lo stesso tetto, a X.________ (Messico, Stato di Y.________).
Il 6 maggio 2025 A.________ è partita con i figli dal Messico verso la Svizzera. Il 13 maggio 2025 ella ha inviato a B.________ una bozza di " dichiarazione di consenso del padre " affinché egli acconsentisse all'affido esclusivo dei figli alla madre, alla scolarizzazione e alla domiciliazione dei minori in Svizzera. Il 15 maggio 2025 B.________ ha rispedito a A.________ una versione abbreviata del documento, limitando il suo consenso all'iscrizione scolastica dei figli e alla loro affiliazione alla cassa malati svizzera, riservandosi di far capo a dei legali. Il 26 giugno 2025 gli avvocati di Hong Kong di B.________ hanno trasmesso a A.________ una bozza di convenzione di divorzio che regolava anche i diritti genitoriali nella misura di una " custodia congiunta " c on " l'affidamento dei figli per la cura e il controllo alla madre " e " accesso ragionevole del padre ai figli "; nell'accordo era previsto il consenso del padre affinché i figli abitassero principalmente con la madre in Svizzera fino al raggiungimento dell'età di 14 anni, momento in cui le parti avrebbero rivisto le modalità e il luogo di vita dei minori. A.________ non ha aderito alla proposta di accordo e il 3 luglio 2025 ha depositato dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a tutela dell'unione coniugale.
Il 25 agosto 2025 B.________ ha chiesto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il ritorno immediato dei minori in Messico con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02), indicando che i figli si trovavano a Z.________ (Cantone Ticino).
Mediante sentenza 8 gennaio 2026 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza, ordinando a A.________ di collaborare al ritorno dei figli in Messico entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione e disponendo misure di esecuzione. La Corte cantonale non ha prelevato spese, ma ha ordinato a A.________ di versare a B.________ fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili.
B.
Con ricorso in materia civile 20 gennaio 2026 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che l'istanza di ritorno dei minori sia respinta e che le ripetibili assegnate a B.________ siano annullate. La ricorrente ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Mediante decreto presidenziale 23 gennaio 2026 al gravame è stato conferito d'ufficio l'effetto sospensivo.
Con risposta 5 febbraio 2026 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità, mentre con scritto 6 febbraio 2026 la curatrice dei minori ne ha proposto l'accoglimento con il rinvio dell'incarto al Tribunale d'appello per una più approfondita ponderazione degli interessi, del grado di integrazione e dei desideri dei minori. L'autorità inferiore si è limitata a confermare la propria decisione dell'8 gennaio 2026.
Mediante scritto 23 febbraio 2026 la ricorrente ha invitato il Tribunale federale a tenere conto della situazione venutasi a creare nello Stato di Y.________ a seguito di un'operazione militare del 22 febbraio 2026 delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata.
Diritto
1.
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; DTF 133 III 584 consid. 1.2; sentenze 5A_871/2025 del 14 novembre 2025 consid. 1; 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 1.1). La sentenza qui impugnata è finale (art. 90 LTF) ed è stata emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato quale istanza unica ( art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF ; art. 7 cpv. 1 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32]). Inoltrato tempestivamente nel termine di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
2.
La CArap è stata ratificata sia dalla Svizzera che dal Messico ed è in vigore in entrambi i Paesi. Essa mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato - nello Stato della loro dimora abituale - dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (art. 1 lett. a CArap unitamente al preambolo della stessa), e a far rispettare di fatto negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in uno Stato contraente (art. 1 lett. b CArap). La convenzione si applica ad ogni minore che non ha ancora compiuto i 16 anni e che ha la dimora abituale in uno Stato contraente immediatamente prima che i diritti di custodia o di visita fossero lesi (art. 4 CArap). L'ordine di ritorno di un minore presuppone che il suo trasferimento o il suo mancato ritorno sia illecito ai sensi dell'art. 3 CArap. Se un minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente, l'autorità adita deve ordinare in linea di principio il suo ritorno immediato ( art. 1 lett. a, 3 e 12 CArap ), a meno che una delle eccezioni previste all'art. 13 CArap sia adempiuta.
Nel gravame all'esame la ricorrente solleva la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e la lesione degli art. 3 e 13 CArap . Ella co ntesta la realizzazione dei requisiti per ordinare il ritorno dei figli in Messico (v. infra consid. 2.1), come anche l'inadempimento delle eccezioni al ritorno (v. infra consid. 2.2).
2.1. Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap) e quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti (art. 3 cpv. 1 lett. b CArap).
Il concetto di dimora abituale, che non è definito nella CArap, va interpretato in modo autonomo (segnatamente rispetto all'art. 20 LDIP [RS 291]) e uniforme nell'ambito delle Convenzioni dell'Aia relative ai minori (in particolare della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori [Convenzione sulla protezione dei minori, RS 0.211.231.011]). La dimora abituale si fonda su una situazione meramente fattuale che non contempla una dimensione soggettiva legata all'esistenza di un animus manendi (sentenza 5A_327/2023 del 5 giugno 2023 consid. 2.1 con rinvio). Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni (DTF 110 II 119 consid. 3). Oltre alla presenza fisica del minore, occorrono quindi altri fattori che siano atti a indicare che tale presenza non ha unicamente un carattere temporaneo o occasionale e che la dimora del minore riflette una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare; sono segnatamente determinanti la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno sul territorio, la nazionalità del minore, il luogo e le condizioni della scolarizzazione, le conoscenze linguistiche, nonché i rapporti sociali e familiari del minore. La dimora abituale va definita per ciascuno singolarmente. La dimora abituale di un figlio coincide tuttavia di norma con il centro della vita di un genitore almeno; trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisive, quali indizi della sua dimora abituale, le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato. Un soggiorno di sei mesi crea in linea di principio una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se, per la presenza di altri fattori, è destinata a essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni. Nella determinazione della dimora abituale del minore ai sensi della CArap non si ha di regola una prova chiara; il giudice deve piuttosto effettuare un apprezzamento dei summenzionati fattori (sentenza 5A_327/2023 citata consid. 2.1 con rinvii).
Il concetto di diritto di custodia, che va interpretato in modo ampio e autonomo, comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora (art. 5 lett. a CArap; DTF 136 III 353 consid. 3.5). Per determinare il genitore o i genitori detentori del diritto di custodia ai sensi della CArap occorre riferirsi all'ordine giuridico dello Stato di dimora abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (DTF 133 III 694 consid. 2.1.1; sentenza 5A_846/2024 citata consid. 4.1 con rinvii), con la precisazione che il diritto di custodia può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo vigente secondo il diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale (art. 3 cpv. 2 CArap).
2.1.1. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che la dimora abituale dei minori prima del loro trasferimento in Svizzera si situasse in Messico: essi vi avevano vissuto stabilmente e continuamente con i genitori durante gli ultimi cinque anni e vi avevano frequentato le scuole.
I Giudici cantonali hanno poi osservato che la liceità o meno del trasferimento dei minori dipendeva dal diritto messicano e che, al momento del trasferimento in Svizzera, il padre (il quale allora, seppure separato dalla madre, viveva con i figli sotto lo stesso tetto) deteneva " per legge (in assenza di qualsivoglia decisione giudiziaria contraria) " l'autorità parentale in modo congiunto e si occupava di fatto regolarmente dei figli almeno durante i fine settimana. Per i Giudici cantonali, il trasferimento dei minori in Svizzera era quindi avvenuto in violazione del diritto di custodia del padre ai sensi dell' art. 3 cpv. 1 lett. a e b CArap .
Secondo i Giudici cantonali, il fatto che la dimora abituale fosse in Messico era " peraltro indiscusso e quindi pacifico " e del resto la madre nemmeno sembrava " contestare il diritto di custodia del padre ".
2.1.2. Nel rimedio qui all'esame, la ricorrente pretende invece di aver contestato che la dimora abituale dei minori prima del loro trasferimento in Svizzera fosse in Messico. A suo dire, infatti, la famiglia sarebbe sempre stata itinerante e non avrebbe avuto il centro dei propri interessi in Messico, ma vi avrebbe risieduto soltanto " per questioni legate alla professione del marito " senza al cun legame sociale o familiare e avrebbe del resto sempre fatto ritorno in Svizzera o in Italia per le vacanze estive (dove risiederebbero tutti gli altri parenti). Sottolinea poi come genitori e figli non avevano la nazionalità messicana e non avrebbero avuto conoscenze approfondite dello spagnolo (dato che avrebbero piuttosto utilizzato l'inglese e l'italiano). A suo dire, inoltre, ultimamente i genitori stavano valutando di rientrare in Europa.
La ricorrente sostiene poi che il diritto di custodia del padre non sarebbe stato assodato. Ella rimprovera in particolare alla Corte cantonale di non aver effettuato alcun approfondimento rispetto all'applicabilità del diritto di famiglia messicano al caso concreto: a suo dire, considerato che il matrimonio contratto a Hong Kong dai genitori - cittadini stranieri - non sarebbe mai stato registrato in Messico, la presente fattispecie non sarebbe retta da tale diritto.
2.1.3. Come già indicato (v. supra consid. 2.1.1 in fine), dalla sentenza impugnata risulta però che tali contestazioni non sono state sottoposte alla Corte cantonale. La ricorrente sostiene che ciò "non corrisponde [...] con quanto [...] ha affermato " dinanzi al Tribunale d'appello, ma non offre alcun riferimento preciso ai suoi allegati cantonali. Tardive (v. sentenza 5A_617/2022 e 5A_621/2022 del 28 settembre 2022 consid. 4.3.1) e peraltro parzialmente fondate su fatti e mezzi di prova nuovi (v. supra consid. 1.3), esse appaiono perciò inammissibili.
In ogni caso, le contestazioni della ricorrente non dimostrano né un accertamento dei fatti manifestamente inesatto né una violazione dell'art. 3 CArap da parte della Corte cantonale nella determinazione della dimora abituale dei figli e del diritto di custodia del padre.
Con riferimento alla dimora abituale dei minori prima del loro trasferimento in Svizzera, gli elementi avanzati dalla ricorrente non sono infatti decisivi: la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto di trascorrere le vacanze in altri Paesi (v. sentenze 5A_193/2023 del 6 aprile 2023 consid. 2.4; 5A_807/2013 del 28 novembre 2013 consid. 2.3.1; 5P.128/2003 del 23 aprile 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2003 pag. 720), il fatto di non padroneggiare bene la lingua locale quando, come in concreto, le relazioni familiari e sociali dei minori si svolgono comunque in altre lingue (v. sentenza 5A_193/2023 citata consid. 2.4, con rinvio a ANNA CLAUDIA ALFIERI, E nlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, 2016, pag. 62) e il fatto di valutare un trasferimento all'estero (v. sentenza 5A_193/2023 citata consid. 2.4) non escludono una dimora abituale. È vero che i minori non hanno la nazionalità messicana, ma tale elemento non basta ad invalidare gli indicatori - ben più determinanti - del soggiorno di lunga durata con entrambi i genitori e della frequentazione delle scuole in Messico (anche se si trattava di
boarding schools).
Quanto al diritto di custodia del padre, la ricorrente non con testa il contenuto del diritto messicano stabilito dai Giudici cantonali (i quali sembrano essersi fondati sull'art. 416 del codice civile federale messicano, in virtù del quale in linea di principio entrambi i genitori conservano la
patria potestad anche in caso di separazione)e nemmeno pretende che la
patria potestad di diritto messicano non comprenderebbe il diritto di decidere della dimora del figlio ai sensi dell'art. 5 lett. a CArap. Ella afferma invece che la legge interna messicana non sarebbe applicabile per la mancata registrazione in Messico del matrimonio celebrato all'estero, ma la sua argomentazione - basata, peraltro senza alcuna ulteriore spiegazione, sull'art. 13 cpv. 4 del codice civile federale messicano quale norma di diritto internazionale privato - è inconsistente già per il fatto che tale capoverso tratta unicamente del diritto applicabile alla forma degli atti giuridici.
2.2. L'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'art. 3 CArap qualora, come in concreto, fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza (art. 12 cpv. 1 CArap).
L'art. 13 CArap prevede tuttavia delle eccezioni all'ordine di ritorno del minore. Tali condizioni vanno interpretate in modo restrittivo (DTF 133 III 146 consid. 2.4), il genitore rapitore non dovendo trarre beneficio dal suo comportamento illegale (sentenza 5A_846/2024 citata consid. 4.2 con rinvi).
Nella sistematica della CArap, la questione dell'integrazione del minore nel suo nuovo ambiente è rilevante soltanto se l'autorità riceve una richiesta di ritorno dopo la scadenza di un termine di un anno dal trasferimento illecito (art. 12 cpv. 2 CArap; sentenza 5A_617/2022 e 5A_621/2022 citata consid. 5.1.1.2 con rinvii). Gli argomenti della ricorrente e della curatrice dei minori fondati sull'integrazione dei figli in Svizzera risultano pertanto di primo acchito irrilevanti. Di seguito, saranno quindi esaminati soltanto gli argomenti fondati sull'asserito assenso a posteriori del padre (v. infra consid. 2.2.1), sul preteso rischio che il ritorno in Messico possa porre i minori in serio pericolo o in una situazione intollerabile (v. infra consid. 2.2.2) e sull'asserita opposizione dei figli al ritorno (v. infra consid. 2.2.3).
2.2.1. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a (seconda parte) CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno.
L'onere della prova delle circostanze che impediscono il ritorno del minore è a carico del genitore che si oppone a tale ritorno; la massima inquisitoria nulla muta al riguardo. Spetta quindi a questo genitore rendere oggettivamente verosimile il motivo di rifiuto che egli invoca, presentando prove specifiche (sentenza 5A_658/2024 del 24 ottobre 2024 consid. 4.6.1 con rinvii). Per quanto riguarda il consenso o l'assenso a posteriori, si applicano delle esigenze di prova particolarmente rigorose; la volontà del titolare del diritto di custodia deve essere stata manifestata chiaramente e può risultare da dichiarazioni esplicite (verbali o scritte) o da atti concludenti (sentenza 5A_96/2025 del 6 marzo 2025 consid. 6.1.1 con rinvii).
Secondo la Corte cantonale, nel caso concreto la madre non aveva addotto elementi che permettessero di oggettivamente concludere che il padre avesse assentito a posteriori, per atti concludenti, al trasferimento dei figli in Svizzera. L'autorizzazione del padre alla scolarizzazione e all'iscrizione dei figli alla cassa malati in Svizzera e il suo sostegno finanziario nei loro confronti erano infatti accompagnati da comunicazioni elettroniche in cui egli manifestava chiaramente la sua contrarietà al trasferimento del loro domicilio; la bozza di convenzione di divorzio stilata dai suoi avvocati di Hong Kong, che prevedeva la domiciliazione dei minori presso la madre in Svizzera, era invece stata proposta "
without prejudice " nella negoziazione e non poteva essere utilizzata come prova nel presente procedimento.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ribadisce la tesi secondo cui il padre avrebbe ratificato il trasferimento dei figli per atti concludenti, ossia mediante la sua autorizzazione alla scolarizzazione e all'attivazione della cassa malati dei figli in Svizzera, con il suo sostegno finanziario per l'arredo dell'appartamento in Svizzera e per le ripetizioni dei figli nelle materie in cui avevano delle lacune e anche attraverso la sua proposta di convenzione di divorzio che conteneva la domiciliazione dei minori presso la madre in Svizzera (ciò che sarebbe stato "in linea con quello che [ha] sempre detto"). La ricorrente sottolinea inoltre come il padre avrebbe preteso il rientro dei figli soltanto il 25 agosto 2025 quando "si è visto opporre un rifiuto della ricorrente alle sue proposte di divorzio", quasi quattro mesi dopo il loro trasferimento il 6 maggio 2025.
Così facendo, la ricorrente non tiene conto del fatto che una semplice accettazione temporanea della permanenza presso il genitore rapitore ancora non costituisce una ratifica del trasferimento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. a CArap (v. sentenza 5A_520/2010 del 31 agosto 2010 consid. 3), né del fatto che in concreto, come rilevato nell'impugnata sentenza, il padre aveva accompagnato i propri atti di temporanea accettazione con un'esplicita opposizione al trasferimento del domicilio dei figli in Svizzera. Quanto all'argomento ricorsuale fondato su un'asserita lentezza del padre a dare avvio alla procedura di ritorno, la ricorrente dimentica che quest'ultimo si era rivolto già il 17 luglio 2025 all'autorità centrale svizzera ed in ogni modo ella travisa il senso di una giurisprudenza concernente una fattispecie diversa da quella qui all'esame (cfr. sentenza 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.3, relativa ad un caso in cui il genitore aveva ritirato il proprio implicito consenso alla partenza della figlia per la Svizzera due mesi dopo il suo trasferimento). La censura di violazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. a CArap risulta pertanto infondata.
2.2.2. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile.
Secondo la giurisprudenza, il concetto di rischio grave deve essere interpretato in modo restrittivo; sono considerati gravi i pericoli come il ritorno in una zona di guerra o un'epidemia, o quando c'è il rischio che il minore venga maltrattato o abusato dopo il suo ritorno e non ci si può aspettare che le autorità intervengano in tempo (sentenza 5A_127/2025 del 27 marzo 2025 consid. 5.1 con rinvii). Quando applica tale disposizione, l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale (ossia determinare con quale genitore o in quale Paese il minore starebbe meglio, oppure quale genitore sia più adatto a educarlo ed a prendersene cura); l'obiettivo della CArap non è infatti quello di pronunciarsi in merito alla sorte del minore, ma di rendere possibile una futura decisione al riguardo da parte delle autorità competenti secondo il sistema della CArap ( art. 16 e 19 CArap ; DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; sentenza 5A_871/2025 citata consid. 5.1.2 con rinvii). L'art. 5 LF-RMA precisa l'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap enumerando una serie di casi in cui il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile, ossia in particolare se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b), e se il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c). I tre presupposti sono da intendere in senso cumulativo (sentenza 5A_871/2025 citata consid. 5.1.2.1 con rinvii).
Nella sentenza impugnata, i Giudici cantonali hanno scartato il rischio che il ritorno in Messico dei minori li potrebbe porre in serio pericolo o in una situazione intollerabile, e ciò anche se la madre decidesse di non riaccompagnarli (eventualità che ella aveva comunque escluso) : i motivi da lei sollevati non erano sufficienti o apparivano strumentali (come l'incertezza finanziaria del padre, peraltro nemmeno comprovata, o i suoi presunti problemi di dipendenza da sostanze, smentiti da un esame tossicologico) e non vi era ragione di dubitare della capacità e della possibilità del padre di occuparsi convenientemente dei figli (anche con l'eventuale supporto della nonna paterna).
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente esclude invece di ritrasferirsi in Messico e sostiene che il ritorno dei minori in tale Paese li esporrebbe a un "estremo disagio", data l'incertezza della situazione economica e lavorativa del padre (il quale avrebbe perso il lavoro nel febbraio 2025) e la sua incapacità di accudire convenientemente i figli da solo (la nonna paterna non potrebbe raggiungerlo in Messico, dato che già dovrebbe occuparsi del marito e di un'altra nipote), elementi sui quali la Corte cantonale avrebbe dovuto investigare maggiormente. Aggiunge che i minori andrebbero incontro anche a una situazione di incertezza giuridica, dato che le autorità messicane non potrebbero comunque disciplinare l'attribuzione della loro custodia, visto il mancato annuncio in Messico del matrimonio dei genitori, "ciò che potrebbe comportare delle misure nei confronti dei minori che ad oggi non sono prevedibili".
Gli argomenti ricorsuali risultano del tutto superficiali ed ipotetici: la ricorrente sembra dimenticare che l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap esige un rischio grave di un serio pericolo o di una situazione intollerabile per il minore e che l'onere della prova delle circostanze che impediscono il ritorno di un minore è a carico del genitore che si oppone a tale ritorno (v. supra consid. 2.2.1). Le censure di lesione dell'art. 9 Cost. e dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap non soddisfano né in fatto né in diritto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sono così irricevibili.
2.2.3. Giusta l'art. 13 cpv. 2 CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.
L'opposizione qualificata del minore, ossia un'opposizione espressa con un certo grado di fermezza, basata su ragioni specifiche e comprensibili e formata liberamente, costituisce un'eccezione al principio del ritorno (DTF 134 III 88 consid. 4; sentenza 5A_846/2024 citata consid. 4.2.3 con rinvio). Secondo consolidata giurisprudenza, un minore ha raggiunto un grado di maturità sufficiente ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 CArap quando è in grado di comprendere il significato e la problematica della decisione di ritorno; il Tribunale federale considera che, in linea di principio, tale grado di maturità e di comprensione sia raggiunto intorno ai dodici anni (DTF 133 III 146 consid. 2.4), anche se non si può escludere che i desideri espressi da un bambino leggermente più giovane siano tenuti in considerazione (sentenza 5A_439/2025 del 16 luglio 2025 consid. 4.1). Affinché possa costituire motivo di esclusione del ritorno del minore, è tuttavia essenziale che la volontà espressa dal minore si sia formata autonomamente, escludendo la manipolazione o l'indottrinamento (sentenza 5A_846/2024 citata consid. 4.2.3 con rinvii).
I Giudici cantonali hanno osservato che, durante la loro audizione, C.________ (13 anni) aveva riferito di preferire la vita in Svizzera "soprattutto per quanto attiene alla scuola", mentre D.________ (10 anni) non aveva espresso una scelta sul luogo di vita ma aveva indicato che non avrebbe avuto nulla in contrario a un ritorno in Messico qualora la famiglia fosse rimasta unita. Secondo la Corte cantonale, i minori non avevano quindi sollevato un'opposizione specifica che potesse giustificare un rifiuto del loro ritorno in Messico ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 CArap, ma semmai (nel caso di C.________) una semplice preferenza.
Nel rimedio all'esame, la ricorrente dubita che i minori avrebbero espresso il loro parere "con cognizione di causa" e ritiene che le loro affermazioni sarebbero state travisate: a suo dire, la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto del fatto che "nessuno dei due ragazzi" - i quali "hanno raggiunto un'età in cui possono esprimersi" - "ha espresso il desiderio di recarsi in Messico in assenza della madre" e che essi avrebbero anzi riferito di trovarsi bene in Svizzera e di essere ormai ben inseriti scolasticamente e socialmente.
Tale argomentazione ricorsuale - superficiale e generica - è tuttavia del tutto inidonea a dimostrare che la Corte cantonale avrebbe trascurato un'opposizione
qualificata dei minori ai sensi della giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 13 cpv. 2 CArap (norma che non viene peraltro nemmeno chiamata in causa dalla ricorrente). L'argomentazione risulta così inammissibile per la sua insufficiente motivazione.
In relazione a questo tema, sia infine precisato che quanto riportato dalla curatrice dei minori nella sua risposta 6 febbraio 2026, ovvero il fatto che C.________ le avrebbe "di recente" manifestato "la sua totale contrarietà a voler rientrare in Messico", non può essere preso in considerazione già per il fatto che non emerge dall'accertamento contenuto nella sentenza impugnata (v. supra consid. 1.3).
3.
La conclusione volta alla reiezione dell'istanza di ritorno dei minori non può quindi essere accolta. Alla luce di ciò, la proposta di giudizio tendente all'annullamento delle ripetibili all'opponente, che la ricorrente fa dipendere dall'accoglimento della prima conclusione, non necessita di ulteriore disamina.
4.
4.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Atteso che al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo d'ufficio (in applicazione dell'art. 103 cpv. 3 LTF), si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro dei minori. Alla ricorrente va così ordinato di assicurare il ritorno dei figli in Messico entro venerdì 10 aprile 2026.
La fissazione di un nuovo termine non rende necessaria una modifica delle misure di esecuzione previste nell'impugnata sentenza, le quali possono quindi essere confermate. Tuttavia, con riferimento anche allo scritto 23 febbraio 2026 della ricorrente (v. supra fatto B) e posto che la competenza per un'eventuale procedura di modifica della decisione di ritorno ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LF-RMA spetterebbe alla Camera di protezione del Tribunale d'appello e non a questa Corte, l'autorità cantonale di esecuzione va invitata a osservare gli sviluppi della situazione nello Stato di Y.________ in Messico dopo gli episodi del 22 febbraio 2026.
4.2. Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale. Secondo l'art. 26 cpv. 1 CArap, ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell'applicazione della convenzione. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap, l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore. L'istante che risulta soccombente non può quindi essere condannato al pagamento delle "spese processuali e ripetibili". La gratuità si estende poi anche alle "spese dovute alla partecipazione di un avvocato", e non soltanto laddove i legali delle parti siano stati designati dall'autorità, ma anche quando siano stati scelti dalle parti quali avvocati di fiducia. Se l'istante risulta vincente, l'art. 26 cpv. 4 CArap prevede tuttavia la possibilità di accollare spese alla persona che ha illecitamente trasferito o trattenuto il minore (v. sentenza 5A_846/2024 citata consid. 6.2).
Né la Svizzera né il Messico hanno formulato una riserva ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 CArap. Non vengono pertanto prelevate spese giudiziarie e la cassa del Tribunale federale verserà un'indennità alla curatrice dei minori e ai patrocinatori delle parti (nel caso concreto si rinuncia a fare uso della possibilità offerta dall'art. 26 cpv. 4 CArap). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente diventa pertanto priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. A A.________ è ordinato di collaborare al ritorno dei figli C.________ e D.________ in Messico, che dovrà avvenire entro venerdì 10 aprile 2026. Le misure di esecuzione previste nella sentenza impugnata sono confermate (tenuto però conto di quanto precisato al consid. 4.1 del presente giudizio).
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Laura Rigato, patrocinatrice della ricorrente, un'indennità di fr. 3'000.-- e all'avv. Alberto Forni, patrocinatore dell'opponente, un'indennità di fr. 3'000.--.
4.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Sara Gasparoli, curatrice dei minori, un'indennità di fr. 2'500.--.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice dei minori, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.
Losanna, 5 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini