Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_740/2025
Decreto del 5 marzo 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale De Rossa, in qualità di giudice unica,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Sandro Patuzzo,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger.
Oggetto
verbale di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.42).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante decisione 19 dicembre 2023 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato B.________ a pagare alla A.________ SA un risarcimento del danno di fr. 1'746'887.60 più interessi. Il 5 aprile 2024 la A.________ SA ha escusso B.________ per l'incasso di tale capitale e degli interessi (oltre agli accessori). Rigettata l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo, il 30 agosto 2024 la A.________ SA ha chiesto la continuazione dell'esecuzione (domanda registrata il 3 settembre 2024). Il 12 settembre 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha emesso l'avviso di pignoramento.
Eseguito il pignoramento (vertente su un credito dell'escusso nei confronti di una società d'assicurazione stimato in fr. 1.--, non avendo l'UE trovato altri beni pignorabili), il 28 marzo 2025 l'UE ha rilasciato il verbale di pignoramento, a valere quale attestato di carenza beni provvisorio.
Mediante sentenza 25 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso 9 aprile 2025 di A.________ SA diretto contro il verbale di pignoramento del 28 marzo 2025, invitando l'UE a eseguire ulteriori accertamenti dell'esistenza di beni pignorabili dell'escusso.
Con ricorso in materia civile 8 settembre 2025 la A.________ SA ha impugnato la sentenza 25 agosto 2025 dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo (in via principale) di ordinare, oltre ai predetti accertamenti, il pignoramento del credito dell'escusso nei confronti della moglie " derivante dal suo diritto ad una partecipazione all'aumento nel regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti del quale viene ordinato lo scioglimento ".
Non sono state chieste determinazioni sul merito del ricorso.
2.
Il 14 ottobre 2025 B.________ ha scritto all'UE per contestare il proseguimento dell'esecuzione in via di pignoramento, siccome al momento della domanda di continuazione dell'esecuzione (il 3 settembre 2024) egli era iscritto nel registro di commercio quale titolare della ditta individuale C.________ (iscritta il 19 agosto 2003 e radiata il 18 novembre 2024) ed era quindi soggetto alla procedura fallimentare.
Con decisione di " riconsiderazione " 14 ottobre 2025 l'UE ha annullato il verbale di pignoramento del 28 marzo 2025, il completamento di verbale del 28 agosto 2025 (in cui l'UE aveva accertato l'assenza di ulteriori beni pignorabili) e il completamento previsto per il 16 ottobre 2025, retrocedendo la procedura alla domanda di continuazione dell'esecuzione per l'emissione della comminatoria di fallimento. Mediante sentenza 31 ottobre 2025, cresciuta in giudicato, l'autorità di vigilanza ha confermato tale provvedimento dell'UE, ricordando che la violazione delle norme relative alla via esecutiva da seguire (pignoramento o fallimento) comporta la nullità di tutte le operazioni irregolarmente eseguite.
3.
I partecipanti al procedimento sono stati invitati a prendere posizione sulla questione volta a sapere se, alla luce dell'annullamento del verbale di pignoramento del 28 marzo 2025, il ricorso in materia civile introdotto l'8 settembre 2025 fosse divenuto privo di oggetto, nonché sulla ripartizione di spese giudiziarie e ripetibili della sede federale.
La ricorrente, con scritto 27 novembre 2025, ha osservato che il suo rimedio " parrebbe a stretto rigore essere divenuto formalmente privo di oggetto anche se il medesimo problema si verrà a porre in sede di inventario nel fallimento giusta gli art. 197 segg. LEF qualora l'Ufficio non inventariasse [il] credito [verso la moglie] tra i beni della massa ". Essa ha chiesto che - alla luce delle tante procedure che in quanto creditrice ha dovuto affrontare, " per dovere ora riprendere tutto daccapo a rischio di ritrovarsi con un pugno di mosche" siccome la procedura esecutiva è stata condotta in via di pignoramento anziché in via di fallimento - le spese giudiziarie vengano poste a carico dello Stato del Cantone Ticino con l'obbligo di versarle un'indennità per ripetibili.
L'escusso, con scritto 1° dicembre 2025, ha convenuto che il ricorso era divenuto privo di oggetto, ha chiesto di porre le spese giudiziarie a carico della ricorrente - " in quanto soccombente e perfettamente in grado di rilevare l'errore procedurale occorso al momento del proseguimento della procedura esecutiva, tanto più che era assistita da un legale " - e non ha protestato ripetibili.
L'UE e l'autorità di vigilanza hanno invece rinunciato a prendere posizione.
4.
L'annullamento del verbale di pignoramento del 28 marzo 2025 ha senz'altro reso privo d'oggetto il ricorso in materia civile pendente dinanzi al Tribunale federale. Contrariamente a quanto sembra indicare la ricorrente, l'interesse alla risoluzione di una questione che potrebbe ripresentarsi nella procedura di fallimento non soddisfa i presupposti fissati dalla giurisprudenza per un interesse virtuale (v. DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1). La causa va quindi stralciata dai ruoli.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto.
5.
Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). In tal caso, le spese giudiziarie e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo (DTF 142 V 551 consid. 8.2). La decisione da prendere in merito alle spese non può tuttavia condurre il Tribunale federale a pronunciare una sentenza di merito o a pregiudicare una delicata questione giuridica. Se l'esito presumibile del processo non appare evidente, si deve ricorrere ai criteri procedurali generali, i quali prescrivono di porre le spese giudiziarie e le ripetibili a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in seguito privo d'oggetto oppure presso la quale sono subentrati i motivi per i quali esso è terminato in tal modo (decreti 4A_124/2024 del 18 aprile 2024 consid. 4.2; 2C_190/2023 del 7 giugno 2023 consid. 3.1; 4A_192/2020 del 22 febbraio 2021). Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento al riguardo (decreto 4A_192/2020 citato).
Alla luce delle particolarità del caso concreto, dove l'intervenuta perdita di oggetto della lite è dovuta alla nullità della procedura di pignoramento, si giustifica porre le spese a carico della parte cui tale motivo è imputabile (v. sentenza 1P.261/2004 del 25 novembre 2004), vale a dire a carico dell'UE, al quale competeva la scelta del tipo di esecuzione da seguire (art. 38 cpv. 3 LEF). In queste circostanze, lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare un'indennità per ripetibili della sede federale alla ricorrente ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si attribuiscono per contro ripetibili all'escusso, non invitato a presentare una risposta, e non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi, la Giudice unica decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 5 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: La Cancelliera:
De Rossa Antonini