Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_594/2026
Sentenza dell'8 luglio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
opponente.
Oggetto
anticipo spese (opposizione al sequestro),
ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2026.60).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro di un reclamo introdotto il 16 marzo 2026 dall'avv. A.________ in due cause che la oppongono a B.________ (di opposizione al sequestro, rispettivamente di rigetto definitivo dell'opposizione), con ordinanza 25 marzo 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato la reclamante a versare, entro il 10 aprile 2026, fr. 1'500.-- a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili. Decorso infruttuoso questo termine, con ordinanza 13 aprile 2026 la Corte cantonale ha assegnato alla reclamante un (ultimo) termine suppletorio scadente il 27 aprile 2026 per versare l'anticipo, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, non sarebbe entrata nel merito del reclamo.
L'ultimo giorno del termine la reclamante ha chiesto di ridurre l'importo dell'anticipo richiesto " in misura conforme alla prassi applicata dalla Camera in casi analoghi " e di sospendere il procedimento fino alla decisione del Tribunale federale nel procedimento 6G_1/2026 relativo a una domanda d'interpretazione della sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019.
Con sentenza 21 maggio 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti ha respinto tali richieste. Ha ritenuto che la prima istanza, oltreché tardiva e non quantificata, non fosse idonea a sospendere l'ultimo termine per prestare l'anticipo, dato che la reclamante non aveva allegato l'impossibilità di provvedervi, sicché avrebbe dovuto semmai versare l'importo richiesto postulando nel contempo la restituzione della parte reputata eccessiva. La Corte cantonale ha poi ritenuto che anche l'istanza di sospensione del procedimento fosse tardiva ed inidonea a giustificare una proroga dell'ultimo termine per l'anticipazione delle spese processuali, la quale è indipendente dall'esito del reclamo 16 marzo 2026 e pertanto anche dall'esito della procedura 6G_1/2026 al Tribunale federale. Dato che le richieste di proroga e di sospensione della causa andavano considerate dilatorie, la Corte cantonale non ha concesso alcun ulteriore termine di grazia e ha quindi dichiarato il reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo.
2.
Con ricorso in materia civile 22 giugno 2026 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. La ricorrente ha anche chiesto di concedere effetto sospensivo al rimedio e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame, concernente due cause in materia di esecuzione e fallimento con un valore litigioso " di oltre fr. 1'000'000.-- ", può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.2. Nel gravame all'esame, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un arbitrario accertamento dei fatti (art. 9 Cost.), una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) e un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.; in relazione alla procedura di opposizione al sequestro, ella poteva del resto soltanto far valere la violazione di diritti costituzionali; v. art. 98 LTF e DTF 135 III 232 consid. 1.2). La ricorrente sostiene che le sue istanze di riduzione dell'anticipo spese e di sospensione del procedimento sarebbero state tempestive, siccome inoltrate l'ultimo giorno del termine assegnato. Ella afferma inoltre che l'autorità cantonale non si sarebbe confrontata in maniera sufficiente con gli argomenti sviluppati nelle sue istanze ed avrebbe applicato rigidamente la sanzione dell'irricevibilità senza concedere un ulteriore termine di grazia.
Tali argomenti si esauriscono però in un'apodittica e vaga contestazione dell'impugnato giudizio, priva di un convincente confronto con i ragionamenti della Corte cantonale, in particolare circa la natura dilatoria delle sue istanze formulate l'ultimo giorno del termine suppletorio. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con la pronuncia della presente sentenza, la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini