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Droit des poursuites et faillites

21 ottobre 2010·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 III 633·11·1,988 parole·~10 min

Regesto

Proseguimento di un'esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF), richiesta al nuovo domicilio dell'escusso nel termine di partecipazione a un pignoramento eseguito nel precedente domicilio (art. 110 cpv. 1 LEF); obbligo d'informazione dell'Ufficio del nuovo domicilio. Nel caso di un cambiamento di domicilio dell'escusso, l'Ufficio del nuovo domicilio che riceve una domanda di continuazione dell'esecuzione presentata da un creditore nel termine di 30 giorni dall'esecuzione del pignoramento da parte dell'Ufficio del precedente domicilio deve, se ne ha avuto conoscenza, avvisare l'Ufficio del precedente foro in modo che questo possa tenere conto, per la formazione dei gruppi di creditori e per la ripartizione del ricavo, del creditore in questione (conferma di una vecchia giurisprudenza; consid. 2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (8)

5A_465/2010
5A_276/2010
2C_144/2009
ATF 130 III 297
ATF 130 III 136
ATF 27 I 591

Citato da (1)

Articoli di legge (21)

art. 105 al. 1 LTFart. 42 al. 2 LTFart. 90 LTFart. 42 LTFart. 97 al. 1 LTFart. 95 LTFart. 105 al. 2 LTFart. 106 al. 1 LTFart. 66 al. 4 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 72 al. 2 let. a LTFart. 100 al. 2 let. a LTFart. 55 al. 1 let. c OJart. 74 al. 2 let. c LTFart. 149 al. 3 LPart. 114 LPart. 17 al. 1 LPart. 110 al. 1 LPart. 110 LPart. 32 al. 2 LP

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