Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_357/2026
Sentenza del 30 aprile 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso,
via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso,
B.________,
patrocinata dall'avv. Luisa De Palatis Keller.
Oggetto
collocamento provvisorio del minore e nomina di una curatrice di rappresentanza,
ricorso contro il decreto emanato il 15 aprile 2026
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.230).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nelle more di una procedura di reclamo introdotta da B.________ contro una decisione 30 ottobre 2025 con la quale l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso aveva affidato il figlio C.________ (nato nel 2017) alla custodia del padre A.________, con decreto 15 aprile 2026 (emanato senza contraddittorio ai sensi dell'art. 445 cpv. 2 CC) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha provvisoriamente collocato C.________ presso una famiglia affidataria a partire dal giorno stesso e privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, nonché designato al minore una curatrice di rappresentanza. Il decreto è stato dichiarato immediatamente esecutivo.
2.
Mediante ricorso 27 aprile 2026 A.________ ha impugnato il decreto supercautelare dinanzi al Tribunale federale chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e adozione di altre misure cautelari (cioè l'affidamento del figlio al padre) - di riformarlo nel senso che il minore sia provvisoriamente collocato presso il padre (cui sono attribuiti la custodia e il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) e che la curatela di rappresentanza sia revocata (in via subordinata che essa sia confermata). Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio della propria legale).
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il ricorso all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Per loro natura, tuttavia, le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari nell'ambito della protezione degli adulti e dei minori non sono, in linea di principio, suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1 con rinvii). Nel caso concreto non si ravvisano eccezioni al suddetto principio.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Siccome l'inammissibilità è riferita alla natura del decreto impugnato, è possibile statuire subito sul rimedio, senza aspettare la scadenza del termine di ricorso (v. sentenza 5A_354/2024 del 7 giugno 2024).
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 103 cpv. 3 LTF) e all'adozione di altre misure cautelari (art. 104 LTF) diventa priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini