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Droit des poursuites et faillites

17 agosto 2007·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 133 III 580·11·1,699 parole·~8 min

Regesto

Autorità di cosa giudicata nel diritto esecutivo. Nel diritto esecutivo, l'autorità di cosa giudicata ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva in corso e se lo stato di fatto resta invariato. Il pignoramento eseguito per un nuovo gruppo ai sensi dell'art. 110 cpv. 2 LEF viene effettuato in un'altra procedura d'esecuzione; esso apre la possibilità di ricorrere senza che possa essere opposta l'eccezione di autorità di cosa giudicata di decisioni rese nell'ambito di precedenti gruppi (consid. 2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (2)

5A_35/2007
ATF 127 III 572

Citato da (4)

Articoli di legge (17)

art. 68 al. 1 LTFart. 42 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 95 let. a LTFart. 66 al. 4 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 100 al. 2 let. a LTFart. 17 al. 2 LPart. 21 LPart. 20a LPart. 20 LPart. 112 LPart. 114 LPart. 110 al. 1 LPart. 110 LPart. 110 al. 2 LPart. 113 LP

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